Art. 2 
 
                 Presentazione dei progetti e ruolo 
                     della citta' metropolitana 
 
  1. Per il finanziamento del programma di cui all'art. 1,  comma  1,
si provvede nell'ambito delle risorse, pari a  euro  15  milioni  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, stanziate  sul  pertinente  capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare. 
  2.   L'erogazione   del   finanziamento   e'    subordinato    alla
disponibilita' delle risorse di cui all'art. 4 del  decreto-legge  14
ottobre 2019, n. 111, convertito con  modificazioni  dalla  legge  12
dicembre 2019, n. 141. 
  3. I progetti presentati dalle  citta'  metropolitane  non  possono
prevedere costi complessivi superiori a euro 500.000  (iva  inclusa),
devono avere ad oggetto la messa a dimora di alberi, ivi compresi gli
impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, il reimpianto e  la
selvicoltura ovvero la creazione di foreste urbane e  periurbane,  la
manutenzione successiva all'impianto e non essere gia' stati  oggetto
di altro finanziamento o sostegno pubblico, comunque denominato. 
  4. Ai sensi dell'art. 4, comma  3,  del  decreto-legge  14  ottobre
2019, n. 111, le citta'  metropolitane  provvedono,  nel  termine  di
centoventi giorni dalla data di pubblicazione del  presente  decreto,
alla presentazione al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  delle  proposte  progettuali,  proprie  e/o
ricevute da terzi per il proprio territorio, al seguente indirizzo di
posta                    elettronica                     certificata:
comitato.verdepubblico@pec.minambiente.it    e     per     conoscenza
PNA@pec.minambiente.it 
  5. Ciascuna citta' metropolitana  redige  o  seleziona  i  progetti
tenendo conto, oltre che  dei  requisiti  di  ammissibilita'  di  cui
all'art. 3, in particolare, della valenza ambientale  e  sociale  dei
medesimi, del livello di riqualificazione e di fruibilita'  dell'area
oggetto dell'intervento, dei livelli di qualita'  dell'aria  e  della
localizzazione nelle  zone  oggetto  delle  procedure  di  infrazione
comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e  n.  2015/2043  del  28
maggio 2015. Ai fini  della  localizzazione  degli  interventi,  sono
considerati ambiti di  attuazione  preferenziale  i  territori  delle
citta' metropolitane ricompresi nelle suddette zone interessate dalle
procedure di infrazione. 
  6.   Ciascuna   citta'   metropolitana   presenta   al    Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  fino  ad  un
massimo di cinque proposte progettuali.