Art. 2
Presentazione dei progetti e ruolo
della citta' metropolitana
1. Per il finanziamento del programma di cui all'art. 1, comma 1,
si provvede nell'ambito delle risorse, pari a euro 15 milioni per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, stanziate sul pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
2. L'erogazione del finanziamento e' subordinato alla
disponibilita' delle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge 14
ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141.
3. I progetti presentati dalle citta' metropolitane non possono
prevedere costi complessivi superiori a euro 500.000 (iva inclusa),
devono avere ad oggetto la messa a dimora di alberi, ivi compresi gli
impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, il reimpianto e la
selvicoltura ovvero la creazione di foreste urbane e periurbane, la
manutenzione successiva all'impianto e non essere gia' stati oggetto
di altro finanziamento o sostegno pubblico, comunque denominato.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 14 ottobre
2019, n. 111, le citta' metropolitane provvedono, nel termine di
centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,
alla presentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare delle proposte progettuali, proprie e/o
ricevute da terzi per il proprio territorio, al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata:
comitato.verdepubblico@pec.minambiente.it e per conoscenza
PNA@pec.minambiente.it
5. Ciascuna citta' metropolitana redige o seleziona i progetti
tenendo conto, oltre che dei requisiti di ammissibilita' di cui
all'art. 3, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei
medesimi, del livello di riqualificazione e di fruibilita' dell'area
oggetto dell'intervento, dei livelli di qualita' dell'aria e della
localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione
comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28
maggio 2015. Ai fini della localizzazione degli interventi, sono
considerati ambiti di attuazione preferenziale i territori delle
citta' metropolitane ricompresi nelle suddette zone interessate dalle
procedure di infrazione.
6. Ciascuna citta' metropolitana presenta al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fino ad un
massimo di cinque proposte progettuali.