Art. 2 Presentazione dei progetti e ruolo della citta' metropolitana 1. Per il finanziamento del programma di cui all'art. 1, comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse, pari a euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, stanziate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. L'erogazione del finanziamento e' subordinato alla disponibilita' delle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. 3. I progetti presentati dalle citta' metropolitane non possono prevedere costi complessivi superiori a euro 500.000 (iva inclusa), devono avere ad oggetto la messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, il reimpianto e la selvicoltura ovvero la creazione di foreste urbane e periurbane, la manutenzione successiva all'impianto e non essere gia' stati oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, comunque denominato. 4. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, le citta' metropolitane provvedono, nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla presentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle proposte progettuali, proprie e/o ricevute da terzi per il proprio territorio, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comitato.verdepubblico@pec.minambiente.it e per conoscenza PNA@pec.minambiente.it 5. Ciascuna citta' metropolitana redige o seleziona i progetti tenendo conto, oltre che dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 3, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei medesimi, del livello di riqualificazione e di fruibilita' dell'area oggetto dell'intervento, dei livelli di qualita' dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015. Ai fini della localizzazione degli interventi, sono considerati ambiti di attuazione preferenziale i territori delle citta' metropolitane ricompresi nelle suddette zone interessate dalle procedure di infrazione. 6. Ciascuna citta' metropolitana presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fino ad un massimo di cinque proposte progettuali.