Art. 3
Requisiti di ammissibilita'
1. Ai fini dell'ammissibilita', e' essenziale che i progetti
rechino:
a) attestazione della disponibilita' giuridica delle aree su cui
deve realizzarsi l'intervento;
b) programma operativo di dettaglio con i relativi costi e
crono-programma nella forma di progetto definitivo;
c) piano di manutenzione e cure colturali per un periodo di
almeno sette anni dalla realizzazione degli interventi finanziati,
con relativi importi dei costi manutentivi indotti;
d) impegno all'acquisizione di tutte le eventuali autorizzazioni
necessarie alla realizzazione dell'intervento prima dell'inizio dei
lavori;
e) impegno a redigere il progetto esecutivo e dare avvio agli
interventi entro quattro mesi dall'ammissione al finanziamento.
2. Ai fini dell'ammissibilita' dei progetti e' essenziale che,
nell'ambito della forestazione, la superficie minima dell'intervento
sia di almeno tre ettari, anche non contigui, purche' strutturalmente
e funzionalmente integrati in un progetto unitario. E' inoltre
essenziale che vi sia comprovata coerenza con la pianificazione
urbanistico-territoriale e paesistica dell'area interessata
dall'intervento, risultante da apposita dichiarazione della citta'
metropolitana che presentera' i progetti al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.