Art. 3 
 
                     Requisiti di ammissibilita' 
 
  1. Ai  fini  dell'ammissibilita',  e'  essenziale  che  i  progetti
rechino: 
    a) attestazione della disponibilita' giuridica delle aree su  cui
deve realizzarsi l'intervento; 
    b) programma operativo  di  dettaglio  con  i  relativi  costi  e
crono-programma nella forma di progetto definitivo; 
    c) piano di manutenzione e  cure  colturali  per  un  periodo  di
almeno sette anni dalla realizzazione  degli  interventi  finanziati,
con relativi importi dei costi manutentivi indotti; 
    d) impegno all'acquisizione di tutte le eventuali  autorizzazioni
necessarie alla realizzazione dell'intervento prima  dell'inizio  dei
lavori; 
    e) impegno a redigere il progetto esecutivo  e  dare  avvio  agli
interventi entro quattro mesi dall'ammissione al finanziamento. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita'  dei  progetti  e'  essenziale  che,
nell'ambito della forestazione, la superficie minima  dell'intervento
sia di almeno tre ettari, anche non contigui, purche' strutturalmente
e funzionalmente  integrati  in  un  progetto  unitario.  E'  inoltre
essenziale che vi  sia  comprovata  coerenza  con  la  pianificazione
urbanistico-territoriale   e   paesistica    dell'area    interessata
dall'intervento, risultante da apposita  dichiarazione  della  citta'
metropolitana che presentera' i progetti al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.