Art. 3 Requisiti di ammissibilita' 1. Ai fini dell'ammissibilita', e' essenziale che i progetti rechino: a) attestazione della disponibilita' giuridica delle aree su cui deve realizzarsi l'intervento; b) programma operativo di dettaglio con i relativi costi e crono-programma nella forma di progetto definitivo; c) piano di manutenzione e cure colturali per un periodo di almeno sette anni dalla realizzazione degli interventi finanziati, con relativi importi dei costi manutentivi indotti; d) impegno all'acquisizione di tutte le eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento prima dell'inizio dei lavori; e) impegno a redigere il progetto esecutivo e dare avvio agli interventi entro quattro mesi dall'ammissione al finanziamento. 2. Ai fini dell'ammissibilita' dei progetti e' essenziale che, nell'ambito della forestazione, la superficie minima dell'intervento sia di almeno tre ettari, anche non contigui, purche' strutturalmente e funzionalmente integrati in un progetto unitario. E' inoltre essenziale che vi sia comprovata coerenza con la pianificazione urbanistico-territoriale e paesistica dell'area interessata dall'intervento, risultante da apposita dichiarazione della citta' metropolitana che presentera' i progetti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.