Art. 5 Valutazione dei progetti 1. Ai fini del riparto delle risorse di cui all'art. 2, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico effettua, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, e in conformita' a quanto previsto dall'allegato 2, la valutazione delle proposte di progetto, tramite apposite istruttorie finalizzate a verificare la potenziale efficacia del progetto nel perseguimento dei principali obiettivi della Strategia nazionale del verde urbano evidenziati nell'art. 6. A tal fine, il Comitato puo' avvalersi del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. All'esito delle valutazioni di cui al comma 1, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico predispone una graduatoria dei progetti e la presenta, con propria delibera, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente agli atti ed ai documenti concernenti l'avvenuta attivita' istruttoria e la valutazione dei progetti. 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio atto all'approvazione della graduatoria di cui al precedente comma e lo notifica ai soggetti beneficiari.