Art. 5 
 
                      Valutazione dei progetti 
 
  1. Ai fini del riparto delle risorse di cui all'art. 2, il Comitato
per lo sviluppo del verde pubblico  effettua,  entro  novanta  giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti  di  cui
all'art. 3, comma 2, e in conformita' a quanto previsto dall'allegato
2, la  valutazione  delle  proposte  di  progetto,  tramite  apposite
istruttorie finalizzate a  verificare  la  potenziale  efficacia  del
progetto nel perseguimento dei principali obiettivi  della  Strategia
nazionale del verde urbano evidenziati nell'art. 6. A  tal  fine,  il
Comitato  puo'  avvalersi  del  sistema  nazionale  a  rete  per   la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,  n.  132,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. All'esito delle valutazioni di cui al comma 1, il  Comitato  per
lo  sviluppo  del  verde  pubblico  predispone  una  graduatoria  dei
progetti  e  la  presenta,  con  propria   delibera,   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  unitamente
agli  atti  ed  ai   documenti   concernenti   l'avvenuta   attivita'
istruttoria e la valutazione dei progetti. 
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare provvede con proprio atto all'approvazione della graduatoria  di
cui al precedente comma e lo notifica ai soggetti beneficiari.