Art. 5
Valutazione dei progetti
1. Ai fini del riparto delle risorse di cui all'art. 2, il Comitato
per lo sviluppo del verde pubblico effettua, entro novanta giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti di cui
all'art. 3, comma 2, e in conformita' a quanto previsto dall'allegato
2, la valutazione delle proposte di progetto, tramite apposite
istruttorie finalizzate a verificare la potenziale efficacia del
progetto nel perseguimento dei principali obiettivi della Strategia
nazionale del verde urbano evidenziati nell'art. 6. A tal fine, il
Comitato puo' avvalersi del sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All'esito delle valutazioni di cui al comma 1, il Comitato per
lo sviluppo del verde pubblico predispone una graduatoria dei
progetti e la presenta, con propria delibera, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente
agli atti ed ai documenti concernenti l'avvenuta attivita'
istruttoria e la valutazione dei progetti.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede con proprio atto all'approvazione della graduatoria di
cui al precedente comma e lo notifica ai soggetti beneficiari.