Art. 6 
 
                        Riparto delle risorse 
 
  1. Le risorse disponibili di cui all'art. 2 vengono  ripartite  tra
le citta' metropolitane sulla base della graduatoria di cui  all'art.
5, comma 2. 
  2. Fra i progetti presentati e  ritenuti  ammissibili  in  base  ai
criteri di cui al presente decreto, deve esserne approvato almeno uno
per  ogni  citta'  metropolitana,  di  cui  si  terra'  conto   nella
graduatoria complessiva ed unica da adottare  per  la  selezione  dei
progetti rientranti nella disponibilita' economica.