Art. 6
Riparto delle risorse
1. Le risorse disponibili di cui all'art. 2 vengono ripartite tra
le citta' metropolitane sulla base della graduatoria di cui all'art.
5, comma 2.
2. Fra i progetti presentati e ritenuti ammissibili in base ai
criteri di cui al presente decreto, deve esserne approvato almeno uno
per ogni citta' metropolitana, di cui si terra' conto nella
graduatoria complessiva ed unica da adottare per la selezione dei
progetti rientranti nella disponibilita' economica.