Art. 6 Riparto delle risorse 1. Le risorse disponibili di cui all'art. 2 vengono ripartite tra le citta' metropolitane sulla base della graduatoria di cui all'art. 5, comma 2. 2. Fra i progetti presentati e ritenuti ammissibili in base ai criteri di cui al presente decreto, deve esserne approvato almeno uno per ogni citta' metropolitana, di cui si terra' conto nella graduatoria complessiva ed unica da adottare per la selezione dei progetti rientranti nella disponibilita' economica.