Art. 7
Modalita' di erogazione del finanziamento
1. Il finanziamento assegnato ai progetti selezionati verra'
erogato secondo le seguenti modalita':
a) 20% a titolo di anticipo, a seguito della comunicazione di
avvio dei lavori;
b) 50% alla presentazione dello stato di avanzamento per almeno
la meta' delle opere finanziate ed eseguite, a fronte della
presentazione di specifici documenti attestanti la contabilita', la
fatturazione, la relazione di sintesi, nonche' la documentazione
fotografica;
c) 30% alla presentazione del certificato di regolare esecuzione
e atto di collaudo delle opere realizzate, con allegata contabilita',
fatturazione, documentazione fotografica, copia dei certificati di
provenienza delle specie vegetali di cui al decreto legislativo 10
novembre 2003, n. 386.