Art. 2 
 
Ulteriori misure di contenimento del  contagio  su  alcune  aree  del
territorio  nazionale  caratterizzate  da  uno  scenario  di  elevata
              gravita' e da un livello di rischio alto 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i
Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei
dati  epidemiologici  secondo  quanto  stabilito  nel  documento   di
"Prevenzione e risposta a  COVID-19:  evoluzione  della  strategia  e
pianificazione nella fase  di  transizione  per  il  periodo  autunno
invernale", condiviso  dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  Province
autonome l'8 ottobre 2020 (allegato 25) nonche' sulla base  dei  dati
elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro  della
salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato  tecnico  scientifico  sui
dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in  uno
"scenario di tipo 3" e con un livello di rischio  "alto"  di  cui  al
citato documento di Prevenzione. 
  2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata  ai  sensi  del
comma 1, d'intesa con il presidente della Regione  interessata,  puo'
essere prevista, in  relazione  a  specifiche  parti  del  territorio
regionale, in  ragione  dell'andamento  del  rischio  epidemiologico,
l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al comma 4. 
  3. Il Ministro della  salute,  con  frequenza  almeno  settimanale,
secondo il procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere  dei
presupposti  di  cui  ai  commi  1  e  2  e  provvede  con  ordinanza
all'aggiornamento  del  relativo  elenco,  fermo  restando   che   la
permanenza per  14  giorni  in  un  livello  di  rischio  o  scenario
inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive  comporta
la nuova classificazione. Le ordinanze di  cui  ai  commi  precedenti
sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre
la data di efficacia del presente decreto. 
  4. A far  data  dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  sulla
Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1,  nelle  Regioni
ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento: 
    a) e' vietato  ogni  spostamento  in  entrata  e  in  uscita  dai
territori di cui al comma 1, salvo che per gli  spostamenti  motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di  necessita'  ovvero
per motivi  di  salute.  Sono  comunque  consentiti  gli  spostamenti
strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento  della  didattica
in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita. E'  consentito
il rientro presso il proprio domicilio, abitazione  o  residenza.  Il
transito sui territori di  cui  al  comma  1  e'  consentito  qualora
necessario  a  raggiungere  ulteriori  territori   non   soggetti   a
restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti  sono
consentiti ai sensi del presente decreto; 
    b) e' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici  o
privati, in un comune diverso da quello  di  residenza,  domicilio  o
abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di  studio,
per motivi di salute, per situazioni di  necessita'  o  per  svolgere
attivita' o usufruire di servizi non sospesi  e  non  disponibili  in
tale comune; 
    c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione
che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a
prevenire  o  contenere  il  contagio.  Resta  consentita   la   sola
ristorazione con  consegna  a  domicilio  nel  rispetto  delle  norme
igienico sanitarie sia per  l'attivita'  di  confezionamento  che  di
trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione  con  asporto,
con divieto di consumazione sul  posto  o  nelle  adiacenze.  Restano
comunque aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate
lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di
assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale  di
almeno un metro. 
  5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, ad
eccezione dell'articolo 3, si applicano anche ai territori di cui  al
presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe
misure piu' rigorose.