Art. 3 
 
Ulteriori misure di contenimento del  contagio  su  alcune  aree  del
territorio  nazionale  caratterizzate  da  uno  scenario  di  massima
              gravita' e da un livello di rischio alto 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i
Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei
dati  epidemiologici  secondo  quanto  stabilito  nel  documento   di
"Prevenzione e risposta a  COVID-19:  evoluzione  della  strategia  e
pianificazione nella fase  di  transizione  per  il  periodo  autunno
invernale", condiviso  dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  Province
autonome l'8 ottobre 2020 (allegato 25) nonche' sulla base  dei  dati
elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro  della
salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato  tecnico  scientifico  sui
dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in  uno
"scenario di tipo 4" e con un livello di rischio  "alto"  di  cui  al
citato documento di Prevenzione. 
  2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata  ai  sensi  del
comma 1, d'intesa con il presidente della Regione  interessata,  puo'
essere prevista, in  relazione  a  specifiche  parti  del  territorio
regionale, in  ragione  dell'andamento  del  rischio  epidemiologico,
l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al comma 4. 
  3. Il Ministro della  salute,  con  frequenza  almeno  settimanale,
secondo il procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere  dei
presupposti  di  cui  ai  commi  1  e  2  e  provvede  con  ordinanza
all'aggiornamento  del  relativo  elenco  fermo   restando   che   la
permanenza per  14  giorni  in  un  livello  di  rischio  o  scenario
inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive  comporta
la nuova classificazione. Le ordinanze di  cui  ai  commi  precedenti
sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre
la data di efficacia del presente decreto. 
  4. A far  data  dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  sulla
Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1,  nelle  Regioni
ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento: 
    a) e' vietato  ogni  spostamento  in  entrata  e  in  uscita  dai
territori di  cui  al  comma  1,  nonche'  all'interno  dei  medesimi
territori, salvo che  per  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per  motivi  di
salute.  Sono  comunque  consentiti  gli   spostamenti   strettamente
necessari ad assicurare lo svolgimento della  didattica  in  presenza
nei limiti in cui la stessa e' consentita. E' consentito  il  rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito  sui
territori di cui al  comma  1  e'  consentito  qualora  necessario  a
raggiungere ulteriori territori  non  soggetti  a  restrizioni  negli
spostamenti o nei casi in cui  gli  spostamenti  sono  consentiti  ai
sensi del presente decreto; 
    b) sono sospese le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fatta
eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima
necessita'  individuate  nell'allegato  23,  sia  negli  esercizi  di
vicinato sia  nelle  medie  e  grandi  strutture  di  vendita,  anche
ricompresi nei centri commerciali, purche' sia  consentito  l'accesso
alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei  giorni
festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 9, lett. ff).  Sono
chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita'  svolta,  i
mercati, salvo le attivita'  dirette  alla  vendita  di  soli  generi
alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie  e  le
parafarmacie; 
    c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione
che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a
prevenire  o  contenere  il  contagio.  Resta  consentita   la   sola
ristorazione con  consegna  a  domicilio  nel  rispetto  delle  norme
igienico sanitarie sia per  l'attivita'  di  confezionamento  che  di
trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione  con  asporto,
con divieto di consumazione sul  posto  o  nelle  adiacenze.  Restano
comunque aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate
lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di
assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale  di
almeno un metro; 
    d) tutte le attivita' previste dall'articolo 1, comma 9,  lettere
f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto,  sono  sospese;
sono altresi' sospesi tutti gli eventi e le competizioni  organizzati
dagli enti di promozione sportiva; 
    e) e' consentito svolgere individualmente  attivita'  motoria  in
prossimita' della propria abitazione purche'  comunque  nel  rispetto
della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo
di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie  respiratorie;  e'
altresi'   consentito   lo   svolgimento   di   attivita'    sportiva
esclusivamente all'aperto e in forma individuale; 
    f)  fermo  restando  lo  svolgimento  in  presenza  della  scuola
dell'infanzia, della  scuola  primaria,  dei  servizi  educativi  per
l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria  di
primo grado,  le  attivita'  scolastiche  e  didattiche  si  svolgono
esclusivamente con modalita' a distanza. Resta salva la  possibilita'
di svolgere attivita' in presenza qualora  sia  necessario  l'uso  di
laboratori o in ragione di  mantenere  una  relazione  educativa  che
realizzi  l'effettiva  inclusione   scolastica   degli   alunni   con
disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto
dal decreto del Ministro n.  89  dell'istruzione  7  agosto  2020,  e
dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione  n.  134  del  9  ottobre
2020, garantendo comunque il collegamento  on  line  con  gli  alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata; 
    g)  e'  sospesa  la  frequenza  delle   attivita'   formative   e
curriculari delle Universita' e delle Istituzioni di alta  formazione
artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso  il  proseguimento
di tali attivita' a distanza. I corsi  per  i  medici  in  formazione
specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina  generale,
nonche' le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le
altre attivita', didattiche o curriculari, eventualmente  individuate
dalle Universita', sentito il  Comitato  Universitario  Regionale  di
riferimento,  possono  proseguire,  laddove  necessario,   anche   in
modalita' in presenza. Resta in ogni caso  fermo  il  rispetto  delle
linee guida del Ministero dell'universita' e della  ricerca,  di  cui
all'allegato 18, nonche' sulla base del protocollo per la gestione di
casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui  all'allegato  22;  le
disposizioni di cui alla presente lettera si  applicano,  per  quanto
compatibili, anche alle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica
musicale e coreutica; 
    h) sono sospese  le  attivita'  inerenti  servizi  alla  persona,
diverse da quelle individuate nell'allegato 24; 
    i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale
nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le  attivita'  che
ritengono  indifferibili  e  che  richiedono   necessariamente   tale
presenza,  anche  in  ragione  della  gestione   dell'emergenza;   il
personale non in presenza presta la propria attivita'  lavorativa  in
modalita' agile. 
  5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si
applicano anche ai territori di cui al  presente  articolo,  ove  per
tali territori non siano previste analoghe misure piu' rigorose.