Art. 3
Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima
gravita' e da un livello di rischio alto
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i
Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei
dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di
"Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e
pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno
invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province
autonome l'8 ottobre 2020 (allegato 25) nonche' sulla base dei dati
elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della
salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui
dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno
"scenario di tipo 4" e con un livello di rischio "alto" di cui al
citato documento di Prevenzione.
2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del
comma 1, d'intesa con il presidente della Regione interessata, puo'
essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio
regionale, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico,
l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al comma 4.
3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale,
secondo il procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere dei
presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza
all'aggiornamento del relativo elenco fermo restando che la
permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario
inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta
la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti
sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre
la data di efficacia del presente decreto.
4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni
ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
a) e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai
territori di cui al comma 1, nonche' all'interno dei medesimi
territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di
salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente
necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza
nei limiti in cui la stessa e' consentita. E' consentito il rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui
territori di cui al comma 1 e' consentito qualora necessario a
raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli
spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai
sensi del presente decreto;
b) sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta
eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima
necessita' individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di
vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche
ricompresi nei centri commerciali, purche' sia consentito l'accesso
alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei giorni
festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono
chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i
mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi
alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le
parafarmacie;
c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione
che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a
prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme
igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di
trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto,
con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano
comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate
lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di
assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di
almeno un metro;
d) tutte le attivita' previste dall'articolo 1, comma 9, lettere
f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese;
sono altresi' sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati
dagli enti di promozione sportiva;
e) e' consentito svolgere individualmente attivita' motoria in
prossimita' della propria abitazione purche' comunque nel rispetto
della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo
di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; e'
altresi' consentito lo svolgimento di attivita' sportiva
esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per
l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di
primo grado, le attivita' scolastiche e didattiche si svolgono
esclusivamente con modalita' a distanza. Resta salva la possibilita'
di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di
laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che
realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto
dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e
dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre
2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata;
g) e' sospesa la frequenza delle attivita' formative e
curriculari delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento
di tali attivita' a distanza. I corsi per i medici in formazione
specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale,
nonche' le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le
altre attivita', didattiche o curriculari, eventualmente individuate
dalle Universita', sentito il Comitato Universitario Regionale di
riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in
modalita' in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle
linee guida del Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui
all'allegato 18, nonche' sulla base del protocollo per la gestione di
casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le
disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto
compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica;
h) sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona,
diverse da quelle individuate nell'allegato 24;
i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale
nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivita' che
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale
presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il
personale non in presenza presta la propria attivita' lavorativa in
modalita' agile.
5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si
applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per
tali territori non siano previste analoghe misure piu' rigorose.