IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                 della digitalizzazione, del sistema 
                        informativo sanitario 
                         e della statistica 
                     del Ministero della salute 
 
 
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e  successive  modificazioni   ed   integrazioni   (Sistema   Tessera
Sanitaria); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio  2008,
attuativo del citato art. 50, comma 5-bis, concernente  le  modalita'
tecniche per il  collegamento  telematico  in  rete  dei  medici  del
Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 19 del decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137  (c.d.
«Decreto  Ristori»)   concernente   disposizioni   urgenti   per   la
comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici
rapidi da parte dei medici di medicina generale  e  dei  pediatri  di
libera  scelta,   il   quale   prevede,   al   comma   1,   che   per
l'implementazione del sistema diagnostico dei casi di positivita'  al
virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi
di cui all'art. 18 del medesimo decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.
137: 
    le regioni e le province autonome comunicano al  Sistema  Tessera
Sanitaria  (TS)  i  quantitativi  dei   tamponi   antigenici   rapidi
consegnati ai medici di medicina generale e  ai  pediatri  di  libera
scelta; 
    i medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta,  ai
sensi dell'art. 17-bis  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito con modificazioni dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,
utilizzando le funzionalita' del Sistema TS, predispongono il referto
elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun  assistito,  con
l'indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonche' delle
ulteriori informazioni necessarie alla  sorveglianza  epidemiologica,
individuate con il decreto di cui al comma 2 del medesimo  l'art.  19
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; 
    il Sistema TS rende disponibile immediatamente: 
      a)  all'assistito,  il  referto  elettronico,   nel   fascicolo
sanitario elettronico (FSE) e, per agevolarne la consultazione, anche
attraverso  una  piattaforma  nazionale  gestita  dal  Sistema  TS  e
integrata con i singoli sistemi regionali; 
      b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale
territorialmente competente, attraverso la piattaforma  nazionale  di
cui alla lettera a), il referto elettronico, con esito positivo; 
      c) al Commissario straordinario per l'emergenza  epidemiologica
di  cui  all'art.  122  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
numero  dei  tamponi  antigenici  rapidi  effettuati,  aggregato  per
regione o provincia autonoma; 
      d) alla piattaforma istituita presso  l'Istituto  superiore  di
sanita' ai sensi  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640,  il  numero  dei  tamponi
antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia  di  assistito,
con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva
trasmissione al Ministero della  salute,  ai  fini  dell'espletamento
delle relative funzioni in materia di prevenzione e  controllo  delle
malattie infettive e, in particolare, del Covid-19; 
  Visto il comma 2 del citato art. 19 del  decreto-legge  28  ottobre
2020, n. 137, il quale  prevede  che  le  modalita'  attuative  delle
disposizioni di cui al comma 1 del medesimo art. 19 sono definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il  Ministero  della  salute,  previo  parere  del  Garante  per   la
protezione dei dati personali; 
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  n.  179/2012  e   successive
modificazioni ed integrazioni,  concernente  il  Fascicolo  sanitario
elettronico (FSE); 
  Visto il decreto 4 agosto 2017 del Ministero dell'economia e  delle
finanze, di concerto con il Ministero della salute, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  22  agosto  2017,  n.  195,  e   successive
modificazioni, attuativo dell'art. 12, comma  15-ter,  punto  3)  del
decreto-legge n. 179/2012, concernente l'Infrastruttura nazionale per
l'interoperabilita' (INI); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'8
agosto 2013, concernente le modalita' di  consegna,  da  parte  delle
Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta  elettronica
certificata e altre modalita' digitali, nonche' di effettuazione  del
pagamento on-line delle prestazioni erogate, ai  sensi  dell'art.  6,
comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.
106; 
  Visto l'art. 3 del predetto Presidente del Consiglio  dei  ministri
dell'8 agosto 2013, il quale prevede la consegna dei referti  medici,
tra l'altro, tramite: 
    fascicolo sanitario elettronico; 
    web; 
    posta elettronica o  posta  elettronica  certificata  tramite  le
modalita' e le cautele indicate nei paragrafi 1.2 e a.3 dell'allegato
del medesimo Presidente del  Consiglio  dei  ministri  dell'8  agosto
2013; 
  Visto il decreto 3 giugno 2020 del Ministero dell'economia e  delle
finanze, di concerto con il Ministero della salute, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2020, n. 144, attuativo dell'art.  6
del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, concernente la  trasmissione
da parte degli operatori sanitari tramite il Sistema TS dei  dati  al
Sistema di allerta Covid-19; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, concernente il Codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali, come modificato dal  decreto  legislativo  10  agosto
2018  n.  101,  concernente  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale  sulla  protezione
dei dati)»; 
  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei
dati personali espresso con il provvedimento n. 215  del  3  novembre
2020, ai sensi  dell'art.  36,  paragrafo  4,  del  regolamento  (UE)
2016/679; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Sistema TS», il sistema informativo di  cui  e'  titolare  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto
disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e successive modificazioni; 
    b) «SAR», il Sistema di accoglienza regionale attraverso il quale
gli operatori sanitari trasmettono i dati verso il Sistema TS; 
    c) «SSN», il Sistema sanitario nazionale; 
    d) «SASN», il Servizio di assistenza sanitaria per  il  personale
navigante; 
    e) «medici», i medici di medicina generale e i pediatri di libera
scelta convenzionati con il SSN e i medici SASN; 
    f) «assistito», l'assistito SSN o del SASN; 
    g) «tampone», tampone antigenico rapido; 
    h) «FSE»,  il  Fascicolo  sanitario  elettronico  (FSE),  di  cui
all'art. 12 del decreto-legge n. 179/2012 e successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    i)  «INI»,  l'Infrastruttura  nazionale  per  l'interoperabilita'
(INI) dei FSE, di cui all'art. 12, comma 15-ter del decreto-legge  n.
179/2012 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    j) «Decreto 4/8/2017», decreto 4 agosto  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  22  agosto  2017,  n.  195,  e   successive
modificazioni, attuativo dell'art. 12, comma  15-ter,  punto  3)  del
decreto-legge n. 179/2012, concernente l'INI; 
    k) «CAD», codice dell'amministrazione digitale di cui al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni; 
    l) «ANA», Anagrafe nazionale  degli  assistiti  di  cui  all'art.
62-ter del CAD; 
    m) «SPID», Sistema pubblico di identita' digitale di cui all'art.
64 del CAD; 
    n) «TS-CNS», tessera sanitaria su supporto  Carta  nazionale  dei
servizi, di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, e successive modificazioni; 
    o) «Portale del Sistema TS», il portale www.sistemats.it; 
    p) «Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica», il
Commissario di cui all'art. 122 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
    q)  «operatore  sanitario»,  l'operatore  del   Dipartimento   di
prevenzione della ASL autorizzato ad accedere al Sistema TS; 
    r) «Sistema di allerta Covid-19», il Sistema previsto dall'art. 6
del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 costituito dalla applicazione
mobile (App) e dalla componente di backend, la cui titolarita' e' del
Ministero della salute; 
    s) «Decreto 3/6/2020», il decreto 3  giugno  2020  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  della
salute,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
italiana, attuativo dell'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020,  n.
28, concernente la trasmissione da  parte  degli  operatori  sanitari
tramite il Sistema TS dei dati al Sistema di allerta Covid-19; 
    t)  «Piattaforma  dell'ISS»,  la  piattaforma  istituita   presso
l'Istituto superiore di sanita' ai sensi dell'ordinanza del Capo  del
Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640.