Art. 10 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1.  Con  riferimento  alle  finalita'  di  cui  all'art.   19   del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, la titolarita' del trattamento
di dati effettuato ai  fini  del  presente  decreto  e'  in  capo  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento sul
trattamento dei dati sono rese agli interessati  tramite  il  Sistema
TS. 
  3. Le misure a protezione dei dati trattati ai sensi  del  presente
decreto, descritte nel disciplinare tecnico, sono state individuate e
adottate sulla base di una valutazione dei rischi per i diritti e  le
liberta' degli interessati, tenuto anche conto  della  necessita'  di
avviare con urgenza il trattamento in esame, in relazione al quale il
titolare del trattamento  assicura  una  costante  rivalutazione  dei
rischi e delle misure necessarie a mitigarli. 
  4.  Il  trattamento  di  dati  svolto  attraverso  la   Piattaforma
nazionale di cui all'art. 9 del  presente  decreto  sara'  effettuato
fino alla perduranza  delle  esigenze  di  protezione  e  prevenzione
sanitaria, legate alla diffusione  del  Covid-19  anche  a  carattere
transfrontaliero,  individuata  con  decreto   del   Presidente   del
Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  della  salute,  e
comunque non oltre  il  31  dicembre  2021.  Con  successivo  decreto
verranno disciplinate le modalita' con cui, superato tale periodo,  i
dati relativi ai predetti  referti  saranno  trasferiti  sui  sistemi
informativi sanitari regionali.