Art. 11 Disposizioni transitorie 1. Ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica, nonche' le relative modalita' tecniche di trasmissione da parte dei medici al sistema TS, potranno essere definite con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.