Art. 3 
 
                   Referto elettronico del tampone 
                  e disponibilita' per l'assistito 
 
  1. I medici, utilizzando le funzionalita'  del  Sistema  TS,  anche
tramite servizi web, predispongono il referto elettronico relativo al
tampone  eseguito  per  ciascun  assistito,  riportando  le  seguenti
informazioni: 
    a) l'esito del tampone eseguito, positivo o negativo; 
    b) solo nel caso di esito positivo del tampone eseguito,  in  via
opzionale, i dati di contatto dell'assistito, riguardanti  il  numero
di telefono fisso o mobile; 
    c) i dati riguardanti l'assistenza sanitaria (ASL di assistenza e
medico di base) dell'assistito risultanti dall'Anagrafe degli assisti
del Sistema TS; 
  2. Il  referto  elettronico  di  cui  al  comma  1  e'  individuato
univocamente a livello nazionale dal numero  di  referto  elettronico
(NRFE), assegnato dal Sistema TS in fase di compilazione del  referto
da parte del medico, secondo le medesime modalita' di cui al  decreto
2 novembre 2011, eventualmente anche tramite sistema regionali (SAR). 
  3. A fronte dell'esito positivo dell'invio telematico dei  dati  di
cui al comma 1, il Sistema TS: 
    a) predispone e rende disponibile al  medico  il  promemoria  del
referto elettronico in formato pdf, secondo il modello pubblicato sul
portale del SAC (www.sistemats.it); 
    b)   rende   disponibile   il   referto   elettronico   al    FSE
dell'assistito,  secondo  le  modalita'  descritte  all'art.  4   del
presente decreto; 
    c) solo nel  caso  di  referto  positivo,  rende  disponibile  il
relativo referto elettronico al  Dipartimento  di  prevenzione  della
ASL, secondo le modalita' descritte all'art. 5 del presente decreto. 
  4. Il medico puo' rilasciare all'assistito la stampa  cartacea  del
promemoria di cui al comma 3, lettera a). In  ogni  caso  il  referto
elettronico e' disponibile all'assistito secondo le modalita' di  cui
all'art. 8.