Art. 3 Referto elettronico del tampone e disponibilita' per l'assistito 1. I medici, utilizzando le funzionalita' del Sistema TS, anche tramite servizi web, predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, riportando le seguenti informazioni: a) l'esito del tampone eseguito, positivo o negativo; b) solo nel caso di esito positivo del tampone eseguito, in via opzionale, i dati di contatto dell'assistito, riguardanti il numero di telefono fisso o mobile; c) i dati riguardanti l'assistenza sanitaria (ASL di assistenza e medico di base) dell'assistito risultanti dall'Anagrafe degli assisti del Sistema TS; 2. Il referto elettronico di cui al comma 1 e' individuato univocamente a livello nazionale dal numero di referto elettronico (NRFE), assegnato dal Sistema TS in fase di compilazione del referto da parte del medico, secondo le medesime modalita' di cui al decreto 2 novembre 2011, eventualmente anche tramite sistema regionali (SAR). 3. A fronte dell'esito positivo dell'invio telematico dei dati di cui al comma 1, il Sistema TS: a) predispone e rende disponibile al medico il promemoria del referto elettronico in formato pdf, secondo il modello pubblicato sul portale del SAC (www.sistemats.it); b) rende disponibile il referto elettronico al FSE dell'assistito, secondo le modalita' descritte all'art. 4 del presente decreto; c) solo nel caso di referto positivo, rende disponibile il relativo referto elettronico al Dipartimento di prevenzione della ASL, secondo le modalita' descritte all'art. 5 del presente decreto. 4. Il medico puo' rilasciare all'assistito la stampa cartacea del promemoria di cui al comma 3, lettera a). In ogni caso il referto elettronico e' disponibile all'assistito secondo le modalita' di cui all'art. 8.