Art. 5 Disponibilita' del referto elettronico del tampone dal Sistema TS ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL 1. L'operatore sanitario Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale accede alla piattaforma nazionale di cui all'art. 9 del presente decreto, utilizzando le credenziali di cui al decreto 3 giugno 2020, tramite la quale gli sono resi disponibili: a) i referti elettronici con esito positivo relativi ai tamponi eseguiti dai medici territorialmente competenti; b) i dati di contatto, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), degli assistiti associati ai referti elettronici di cui alla lettera a) del presente comma; c) i dati sanitari dell'assistito, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c). 2. A fronte della comunicazione dei dati di contatto di cui al comma 1, lettera b), l'operatore sanitario contatta il paziente per effettuare l'indagine epidemiologica, e, qualora ricorrano i presupposti per la qualifica del caso come confermato Covid-19, provvede anche alla verifica dell'installazione dell'App del sistema di allerta Covid-19, e alla successiva trasmissione dei dati di cui al decreto 3 giugno 2020, tramite il Sistema TS.