Art. 6 Disponibilita' dei dati dal Sistema TS al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica 1. Il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica accede alla piattaforma nazionale di cui all'art. 9 del presente decreto, tramite la quale gli sono resi disponibili il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o provincia autonoma. 2. I dati di cui al comma 1 possono essere resi disponibili dal Sistema TS anche via Pec.