Art. 8 
 
               Disponibilita' del referto elettronico 
                           per l'assistito 
 
  1. L'assistito dispone del referto elettronico: 
    a) accedendo al proprio FSE; 
    b) accedendo via web, attraverso la piattaforma nazionale gestita
dal Sistema TS e integrata con i singoli sistemi  regionali,  tramite
Spid  o  TS-CNS,  ovvero  con  modalita'  di   accesso   semplificata
utilizzando il numero di  referto  elettronico  (NRFE)  ricevuto  dal
Sistema TS anche tramite sms, al numero  di  cellulare  eventualmente
fornito dall'assistito, secondo le modalita' di cui  all'art.  4  del
presente decreto; 
    c) tramite posta elettronica all'indirizzo eventualmente  fornito
al medico,  ricevendo  dal  Sistema  TS  il  referto  elettronico  in
allegato al messaggio, secondo le modalita' previste dal decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013, concernente
le modalita' di consegna dei referti medici.