Art. 8 Disponibilita' del referto elettronico per l'assistito 1. L'assistito dispone del referto elettronico: a) accedendo al proprio FSE; b) accedendo via web, attraverso la piattaforma nazionale gestita dal Sistema TS e integrata con i singoli sistemi regionali, tramite Spid o TS-CNS, ovvero con modalita' di accesso semplificata utilizzando il numero di referto elettronico (NRFE) ricevuto dal Sistema TS anche tramite sms, al numero di cellulare eventualmente fornito dall'assistito, secondo le modalita' di cui all'art. 4 del presente decreto; c) tramite posta elettronica all'indirizzo eventualmente fornito al medico, ricevendo dal Sistema TS il referto elettronico in allegato al messaggio, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013, concernente le modalita' di consegna dei referti medici.