IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n.  316/2019  della  Commissione  del  21
febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'amministrazione
centrale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare,  l'art.  52  relativo   all'istituzione   del   Registro
nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017,  n.  115  -
Regolamento recante la disciplina per il funzionamento  del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge  19  agosto  2016,  n.  166,  recante  «Disposizioni
concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari  e
farmaceutici a fini di solidarieta'  sociale  e  per  la  limitazione
degli sprechi»; 
  Visto  l'art.  58  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.   104,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 13  ottobre  2020,  n.
126, che istituisce un Fondo per la filiera della  ristorazione,  con
una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2020; 
  Visto, in particolare, il comma 10 dell'art. 58  del  summenzionato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, che dispone che con  decreto
del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento  e  Bolzano,  da  emanarsi  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  predetto  decreto-legge,
sono stabiliti i criteri, le modalita' e l'ammontare  del  contributo
assicurando il rispetto del limite di spesa, in attuazione di  quanto
disposto dall'art. 58; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la
determinazione dei criteri e della modalita' per  la  concessione  di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5  marzo  2020,  n.  13,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale»; 
  Visto il  decreto-legge  7  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-1»; 
  Considerato  che  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 11 marzo 2020, per  arginare  la  pandemia  determinata  dal
COVID-19,  ha  limitato  fortemente   le   attivita'   produttive   e
commerciali; 
  Considerato  che  il  protrarsi  del  periodo  emergenziale  dovuto
all'epidemia da COVID-19 ha generato incisive difficolta'  economiche
per molti comparti del settore agro-alimentare italiano, con evidenti
ripercussioni negative di collocamento di mercato e  sui  prezzi  dei
prodotti; 
  Considerato, in particolar modo, che  la  situazione  di  crisi  e'
stata aggravata dalla chiusura del circuito  legato  all'Ho.Re.Ca.  e
dall'attuale  persistente  difficolta'  di  un  avvio  ordinario  dei
consumi in tale settore e che cio' sta  provocando  il  perdurare  di
ingenti scorte di  prodotto  invenduto  e  costante  diminuzione  dei
prezzi per alcuni settori produttivi; 
  Considerato che la crisi COVID-19 ha  dimostrato  come  l'Ho.Re.Ca.
rivesta un ruolo fondamentale  e  imprescindibile  per  garantire  il
contenimento delle eccedenze ed evitare gli  sprechi  alimentari  che
sono i temi prioritari nella strategia Farm to fork della Commissione
europea COM/2020/381 final; 
  Considerato che a causa della chiusura  dell'Ho.Re.Ca.  sono  state
colpite particolarmente alcune  produzioni  che  si  trovano  in  una
condizione ad alto rischio di spreco e sono elencate  all'allegato  1
al presente decreto; 
  Considerato che in attuazione del citato  art.  58,  comma  6,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, e' autorizzato  a  stipulare,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  convenzioni
con concessionari di servizi pubblici che, al fine di  assicurare  la
diffusa e immediata operativita' della misura  garantendo,  altresi',
elevati livelli di sicurezza informatica,  risultino  dotati  di  una
rete di sportelli capillare su  tutto  il  territorio  nazionale,  di
piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche  integrate,  che
siano Identity Provider e che abbiano la qualifica  di  Certification
Authority  accreditata  dall'Agenzia  per  l'Italia   digitale,   con
esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione  e  gestione
delle istanze e dichiarazioni alla  pubblica  amministrazione  e  nei
servizi finanziari di pagamento; 
  Visti gli articoli 3 e 23 del decreto legislativo 22  luglio  1999,
n. 261, in base ai quali Poste Italiane spa e' fornitore del servizio
postale universale in Italia; 
  Visto il contratto di programma 2020-2024 tra  il  Ministero  dello
sviluppo economico e Poste che disciplina, tra l'altro, le  modalita'
di erogazione del servizio postale universale  nonche'  gli  obblighi
della societa' affidataria, i servizi resi ai cittadini, alle imprese
e alle pubbliche amministrazioni, e,  in  particolare,  l'art.  5  in
materia di servizi  al  cittadino,  alle  imprese  e  alle  pubbliche
amministrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto l'accreditamento  di  Poste  come  Identity  Provider  presso
l'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) di cui alla determina  del  18
dicembre 2015 Poste (179 -  DT  DG  n.  179  -  18  dicembre  2015  -
Accreditamento SPID_Poste) cui e' seguita la Convenzione di Agid  con
Poste del 18 febbraio 2016; 
  Vista la qualifica di Poste  Italiane  S.p.a.  quale  Certification
Authority, ai sensi dell'art. 29 del CAD, di cui alla determina  Agid
del 29 marzo 2017, ai sensi del regolamento dell'Agenzia per l'Italia
digitale del 23 giugno 2017, n. 185; 
  Visto che Poste Italiane S.p.a. ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, espleta  servizi  finanziari,
attraverso il Patrimonio BancoPosta, costituito ai sensi dell'art. 2,
comma  17-octies  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,   n.   225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
destinato esclusivamente all'esercizio dell'attivita' di BancoPosta; 
  Considerato che Poste Italiane S.p.a. dispone, tra l'altro, di  una
piattaforma tecnologica di proprieta' idonea allo  svolgimento  delle
attivita' previste dall'art. 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  del  13
ottobre 2020, n. 126, e di un  proprio  Computer  Emergency  Response
Team (CERT); 
  Considerato,  pertanto,  che  Poste  Italiane  S.p.a.  possiede  le
caratteristiche previste dall'art. 58, comma 6, del decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla  legge  del
13 ottobre 2020, n. 126, quale concessionario  di  servizi  pubblici,
avendo gia' svolto compiti similari anche per  altre  amministrazioni
dello Stato; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 16 ottobre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali; 
    b) «de minimis»: il regime di aiuti ai sensi regolamento (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», che  fissa
a 200.000 euro nel  triennio  il  contributo  massimo  erogabile  per
beneficiario; per «de minimis agricolo» si intende il regime di aiuti
ai sensi del regolamento (UE) n. 316/2019 della  Commissione  del  21
febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo, che fissa a 25.000 euro nel triennio il contributo  massimo
erogabile per beneficiario; 
    c) «Prodotti DOP  e  IGP»:  prodotti  a  denominazione  d'origine
protetta  e   indicazione   geografica   protetta,   inclusi   quelli
vitivinicoli; 
    d) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli  aiuti
di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24  dicembre  2012,
n. 234; 
    e) «Soggetto beneficiario»: l'impresa  di  cui  all'art.  58  del
decreto-legge  n.  104  del   14   agosto   2020,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge il 13 ottobre  2020,  n.  126,  avviata  a
decorrere dal 1° gennaio 2019 o il cui ammontare del fatturato  medio
dei mesi  da  marzo  a  giugno  2020  sia  inferiore  ai  tre  quarti
dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019; 
    f) «Concessionario»: Poste italiane s.p.a. secondo la convenzione
ai sensi del  presente  decreto  con  il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali.  Il  personale  del  concessionario,
qualora  l'attivita'   di   cui   al   presente   decreto   necessiti
dell'identificazione degli aventi diritto, vi provvede  assumendo,  a
tale fine,  la  qualita'  di  incaricato  di  pubblico  servizio.  Il
concessionario garantisce il servizio senza oneri aggiuntivi  per  la
pubblica amministrazione e ai sensi di quanto previsto  dal  comma  6
dell'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126; 
    g)  «portale  della  ristorazione»:  piattaforma  web   messa   a
disposizione dal concessionario al fine di raccogliere e  gestire  le
domande di aiuto di cui al presente decreto; 
    h) «Fondo»: fondo per la  filiera  della  ristorazione  istituito
dall'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126.