Art. 4 
 
                    Criteri ed entita' dell'aiuto 
 
  1.  Le  risorse  del  Fondo  sono  destinate  alla  concessione  di
contributi nei limiti previsti dalla normativa europea in materia  di
aiuti de minimis e de minimis agricolo. 
  2. Il contributo e' altresi' concesso nei limiti di spesa  indicati
al precedente art. 3 fino ad esaurimento delle risorse disponibili  a
legislazione vigente al momento  dell'autorizzazione  alla  fruizione
dell'agevolazione, secondo le modalita' e i limiti definiti dall'art.
6, comma 1 del presente decreto. 
  3. Il contributo e' riconosciuto per l'acquisto, effettuato dopo il
14 agosto 2020 e comprovato  da  idonea  documentazione  fiscale,  di
prodotti  di  filiere   agricole   e   alimentari,   inclusi   quelli
vitivinicoli, anche DOP e  IGP,  valorizzando  la  materia  prima  di
territorio. Per prodotti di filiere alimentari si intendono  anche  i
prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 
  4. Oltre ai prodotti DOP e IGP, per  valorizzazione  della  materia
prima di territorio si  intende  l'acquisto  da  parte  del  soggetto
beneficiario di prodotti da vendita diretta ai sensi dell'art. 4  del
decreto legislativo 18  maggio  2001,  n.  228,  oppure  di  prodotti
ottenuti da  filiera  nazionale  integrale  dalla  materia  prima  al
prodotto finito. Inoltre,  ai  fini  dell'attuazione  della  presente
misura  agevolativa  sono  considerati  prioritari  gli  acquisti  di
prodotti DOP e IGP e di  prodotti  ad  alto  rischio  di  spreco.  La
finalita' di evitare gli sprechi alimentari e' assolta con l'acquisto
delle produzioni di cui all'allegato  1  al  presente  decreto.  Tale
allegato e' aggiornabile con decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali pubblicato  sul  sito  del  Ministero
stesso. 
  5. Ai fini del comma 3,  il  soggetto  beneficiario  e'  tenuto  ad
acquistare almeno tre differenti tipologie  di  prodotti  agricoli  e
alimentari e il prodotto principale non puo' superare  il  50%  della
spesa totale sostenuta e documentata ai sensi del presente decreto. 
  6. Il  contributo  non  puo'  mai  essere  superiore  all'ammontare
complessivo degli acquisti di cui al comma 3.  Tale  ammontare  degli
acquisti non puo' essere inferiore ai 1.000  euro,  esclusa  IVA  ne'
superiore a 10.000 euro esclusa IVA.