Art. 4 Criteri ed entita' dell'aiuto 1. Le risorse del Fondo sono destinate alla concessione di contributi nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis e de minimis agricolo. 2. Il contributo e' altresi' concesso nei limiti di spesa indicati al precedente art. 3 fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione, secondo le modalita' e i limiti definiti dall'art. 6, comma 1 del presente decreto. 3. Il contributo e' riconosciuto per l'acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020 e comprovato da idonea documentazione fiscale, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Per prodotti di filiere alimentari si intendono anche i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 4. Oltre ai prodotti DOP e IGP, per valorizzazione della materia prima di territorio si intende l'acquisto da parte del soggetto beneficiario di prodotti da vendita diretta ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, oppure di prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito. Inoltre, ai fini dell'attuazione della presente misura agevolativa sono considerati prioritari gli acquisti di prodotti DOP e IGP e di prodotti ad alto rischio di spreco. La finalita' di evitare gli sprechi alimentari e' assolta con l'acquisto delle produzioni di cui all'allegato 1 al presente decreto. Tale allegato e' aggiornabile con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali pubblicato sul sito del Ministero stesso. 5. Ai fini del comma 3, il soggetto beneficiario e' tenuto ad acquistare almeno tre differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari e il prodotto principale non puo' superare il 50% della spesa totale sostenuta e documentata ai sensi del presente decreto. 6. Il contributo non puo' mai essere superiore all'ammontare complessivo degli acquisti di cui al comma 3. Tale ammontare degli acquisti non puo' essere inferiore ai 1.000 euro, esclusa IVA ne' superiore a 10.000 euro esclusa IVA.