Art. 5 Procedura di richiesta del contributo 1. Il soggetto beneficiario richiede il contributo, entro la data fissata con provvedimento del Ministero, attraverso il portale della ristorazione o attraverso gli sportelli del concessionario, mediante inserimento o presentazione della richiesta di accesso al beneficio completa dei dati richiesti, ivi inclusa copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale, come determinato dal decreto ministeriale di cui all'art. 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126. L'accettazione della domanda e' subordinata alle verifiche che il concessionario effettua per conto del Ministero sulla corrispondenza partita IVA-codice Ateco cosi' come indicati dal soggetto beneficiario. Tali verifiche potranno essere effettuate avvalendosi di idonei servizi messi a disposizione da pubbliche amministrazioni, da loro centri servizi e/o da operatori di mercato, senza alcun onere a carico del Ministero. 2. Alla domanda e' acclusa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta dal legale rappresentante o da suo delegato, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente: a) gli aiuti complessivamente percepiti in regime «de minimis» o «de minimis agricolo» nell'ultimo triennio, incluso l'anno della domanda; b) il calcolo dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 che deve essere inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019 ovvero che il soggetto beneficiario ha avviato l'attivita' a decorrere dal 1° gennaio 2019; c) l'iscrizione dell'attivita' al registro delle imprese con codice Ateco prevalente come previsto dall'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126; d) l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; e) la mancata presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'art. 59, comma 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126; f) ogni altra richiesta presente nella modulistica del concessionario approvata dal Ministero. 3. Il soggetto beneficiario provvede altresi' ad inserire sulla piattaforma della ristorazione, oppure a presentare presso gli sportelli del concessionario i documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto) che certificano l'effettivo acquisto e la consegna dei prodotti di cui al comma 3 dell'art. 4 effettuati dopo il 14 agosto 2020, anche non quietanzati.