Art. 6 Istruttoria delle domande e modalita' di trasferimento delle risorse al concessionario 1. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza e verificata la ritualita' della richiesta oltreche' la completezza del corredo documentale di cui all'art. 5, il concessionario provvede a redigere l'elenco dei potenziali beneficiari con specificazione del contributo da ciascuno richiesto e ne cura la trasmissione al Ministero. 2. Il Ministero, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 3 e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4 del presente decreto, determina con proprio provvedimento il contributo erogabile a ciascun beneficiario. A tal fine garantendo, in ogni caso, un importo pari ad euro 1.000 e provvedendo alla ripartizione delle risorse residue tra i soggetti beneficiari, nel rispetto del limite di cui all'art. 4, comma 6 e fino a concorrenza del volume di risorse erogabili. Nel caso in cui il totale dei contributi richiesti ecceda le risorse disponibili si procedera' alla determinazione della misura del contributo concedibile in misura percentualmente proporzionale agli acquisti documentati. Le istanze dei soggetti beneficiari che evidenziano acquisti idonei ad evitare sprechi alimentari sono considerate prioritarie nella assegnazione ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del presente decreto. 3. Il Ministero, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2, provvede all'accredito delle risorse di cui all'art. 3 su un conto corrente Banco Posta Impresa intestato al Ministero nonche' all'impegno di pari importo ed alla liquidazione nella misura del 90% a favore del concessionario, fatti salvi gli esiti degli ulteriori controlli di cui al comma 4 del presente articolo anche ai fini del successivo pagamento. 4. Il concessionario verificata la corrispondenza della partita IVA-IBAN, controllata la documentazione e svolti i prescritti riscontri e registrazione presso il Registro nazionale aiuti, quantifica la misura del contributo spettante in via definitiva e lo comunica al Ministero. 5. Il Ministero, sulla base dell'elenco definitivo dei soggetti beneficiari predisposto dal concessionario, autorizza l'emissione dei bonifici in favore degli stessi per la corresponsione di un anticipo pari al 90% del valore del contributo riconosciuto. 6. Entro quindici giorni dall'anticipo di cui al comma 5 il soggetto beneficiario presenta al concessionario, con le medesime modalita' previste per la presentazione della domanda, quietanza di pagamento degli acquisti. 7. Il concessionario comunica l'avvenuta acquisizione della documentazione di cui al comma 6 del presente articolo al Ministero che provvede ad autorizzare in conformita' al comma 5 i bonifici a saldo del contributo concesso. 8. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il Ministero, per il tramite del concessionario, provvede a comunicare al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.