Art. 6 
 
              Istruttoria delle domande e modalita' di 
            trasferimento delle risorse al concessionario 
 
  1.  Sulla  base  delle  informazioni   contenute   nell'istanza   e
verificata la ritualita' della richiesta oltreche' la completezza del
corredo documentale di cui all'art. 5, il concessionario  provvede  a
redigere l'elenco dei potenziali beneficiari con  specificazione  del
contributo da  ciascuno  richiesto  e  ne  cura  la  trasmissione  al
Ministero. 
  2. Il Ministero,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  di  cui
all'art. 3 e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4 del  presente
decreto, determina con proprio provvedimento il contributo  erogabile
a ciascun beneficiario. A tal  fine  garantendo,  in  ogni  caso,  un
importo pari ad euro 1.000  e  provvedendo  alla  ripartizione  delle
risorse residue tra i soggetti beneficiari, nel rispetto  del  limite
di cui all'art. 4, comma 6 e fino a concorrenza del volume di risorse
erogabili. Nel caso in cui il totale dei contributi richiesti  ecceda
le risorse disponibili si procedera' alla determinazione della misura
del contributo concedibile in  misura  percentualmente  proporzionale
agli acquisti documentati. Le istanze dei  soggetti  beneficiari  che
evidenziano  acquisti  idonei  ad  evitare  sprechi  alimentari  sono
considerate prioritarie nella  assegnazione  ai  sensi  del  comma  4
dell'art. 4 del presente decreto. 
  3. Il Ministero, con il medesimo provvedimento di cui al  comma  2,
provvede all'accredito delle risorse di cui all'art. 3  su  un  conto
corrente  Banco  Posta  Impresa  intestato   al   Ministero   nonche'
all'impegno di pari importo ed alla liquidazione nella misura del 90%
a favore del concessionario, fatti salvi gli  esiti  degli  ulteriori
controlli di cui al comma 4 del presente articolo anche ai  fini  del
successivo pagamento. 
  4. Il concessionario verificata  la  corrispondenza  della  partita
IVA-IBAN,  controllata  la  documentazione  e  svolti  i   prescritti
riscontri  e  registrazione  presso  il  Registro  nazionale   aiuti,
quantifica la misura del contributo spettante in via definitiva e  lo
comunica al Ministero. 
  5. Il Ministero, sulla base  dell'elenco  definitivo  dei  soggetti
beneficiari predisposto dal concessionario, autorizza l'emissione dei
bonifici in favore degli stessi per la corresponsione di un  anticipo
pari al 90% del valore del contributo riconosciuto. 
  6. Entro quindici  giorni  dall'anticipo  di  cui  al  comma  5  il
soggetto beneficiario presenta al  concessionario,  con  le  medesime
modalita' previste per la presentazione della domanda,  quietanza  di
pagamento degli acquisti. 
  7.  Il  concessionario  comunica  l'avvenuta   acquisizione   della
documentazione di cui al comma 6 del presente articolo  al  Ministero
che provvede ad autorizzare in conformita' al comma 5  i  bonifici  a
saldo del contributo concesso. 
  8. Nel caso di  insussistenza  delle  condizioni  previste  per  la
concessione  dell'aiuto,   il   Ministero,   per   il   tramite   del
concessionario, provvede a  comunicare  al  soggetto  beneficiario  i
motivi ostativi all'accoglimento della  domanda  ai  sensi  dell'art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.