Art. 7 Cumulo e imposte 1. Il Ministero concede nuovi aiuti «de minimis» e «de minimis agricolo» di cui al presente decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale degli aiuti «de minimis» e «de minimis agricolo». Tale verifica puo' essere effettuata entro il saldo del contributo. 2. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 3. Il contributo di cui al presente decreto non e' cumulabile con il contributo a fondo perduto per attivita' economiche e commerciali nei centri storici di cui all'art. 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126.