Art. 7 
 
                          Cumulo e imposte 
 
  1. Il Ministero concede nuovi aiuti  «de  minimis»  e  «de  minimis
agricolo» di cui al presente decreto al  soggetto  beneficiario  dopo
aver accertato che essi non determinino il superamento del  massimale
degli aiuti «de minimis» e «de minimis agricolo». Tale verifica  puo'
essere effettuata entro il saldo del contributo. 
  2. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile
delle imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini  del  rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle  imposte
sui  redditi,  e  non  concorre  alla  formazione  del  valore  della
produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.
446. 
  3. Il contributo di cui al presente decreto non e'  cumulabile  con
il contributo a fondo perduto per attivita' economiche e  commerciali
nei centri storici di cui all'art. 59  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  del  13
ottobre 2020, n. 126.