Art. 8 Controlli e sanzioni 1. Il Ministero, mediante il proprio dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua a campione, nel limite minimo del 5% delle domande, le verifiche relative ai requisiti e ai prodotti acquistati ai sensi dell'art. 4, commi 3, 4 e 5 del presente decreto. Per la verifica delle fatture e dei corrispettivi quietanzati presentati a saldo dai singoli beneficiari l'ICQRF si avvale dell'Anagrafe fiscale, stipulando a tal fine specifico protocollo operativo con l'Agenzia delle entrate. In aggiunta ai controlli previsti, le autorita' competenti nel corso delle proprie verifiche di competenza possono controllare i requisiti relativi alla perdita di fatturato dei soggetti beneficiari nel periodo di cui all'art. 1, lettera e) del presente decreto e comunicano le risultanze di tali controlli all'ICQRF. 2. All'irrogazione della sanzione di cui all'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, provvede il dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il pagamento della sanzione e' effettuato con modello F24 ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. Al recupero delle somme indebitamente percepite provvede il Ministero. La restituzione del contributo non spettante e' effettuata con modello F24 ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilita' di compensazione con crediti, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto di intimazione alla restituzione del contributo erogato, emesso dall'ufficio che ha erogato il medesimo. In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati si procede all'emissione dei ruoli di riscossione coattiva. 4. Qualora l'attivita' d'impresa del soggetto beneficiario cessi successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell'istanza di cui al presente decreto e' tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto di recupero di cui al comma 8 dell'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, e' emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza che ne e' responsabile in solido con il beneficiario.