Art. 8 
 
                        Controlli e sanzioni 
 
  1. Il Ministero, mediante il proprio dipartimento  dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della  repressione  frodi  dei
prodotti agroalimentari (ICQRF),  effettua  a  campione,  nel  limite
minimo del 5% delle domande, le verifiche relative ai requisiti e  ai
prodotti acquistati ai sensi dell'art. 4, commi 3, 4 e 5 del presente
decreto.  Per  la  verifica  delle  fatture   e   dei   corrispettivi
quietanzati presentati a saldo dai  singoli  beneficiari  l'ICQRF  si
avvale  dell'Anagrafe  fiscale,  stipulando  a  tal  fine   specifico
protocollo operativo con l'Agenzia  delle  entrate.  In  aggiunta  ai
controlli previsti, le autorita' competenti nel corso  delle  proprie
verifiche di competenza possono controllare i requisiti relativi alla
perdita di fatturato dei soggetti  beneficiari  nel  periodo  di  cui
all'art.  1,  lettera  e)  del  presente  decreto  e  comunicano   le
risultanze di tali controlli all'ICQRF. 
  2.  All'irrogazione  della  sanzione  di  cui   all'art.   58   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge del 13 ottobre 2020, n.  126,  provvede  il  dipartimento
dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e   della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).  Il  pagamento
della sanzione e' effettuato con modello F24 ai  sensi  dell'art.  17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  3. Al recupero delle  somme  indebitamente  percepite  provvede  il
Ministero. La restituzione del contributo non spettante e' effettuata
con modello F24 ai sensi  dell'art.  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, senza possibilita' di compensazione con crediti,
entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto di intimazione
alla restituzione del contributo erogato, emesso dall'ufficio che  ha
erogato il medesimo. In caso di mancato pagamento nei  termini  sopra
indicati si procede all'emissione dei ruoli di riscossione coattiva. 
  4. Qualora l'attivita' d'impresa del  soggetto  beneficiario  cessi
successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario
dell'istanza di cui al presente decreto e' tenuto a conservare  tutti
gli elementi giustificativi del contributo spettante e a  esibirli  a
richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto  di  recupero  di
cui al comma 8 dell'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 13  ottobre  2020,  n.
126, e' emanato nei confronti del  soggetto  firmatario  dell'istanza
che ne e' responsabile in solido con il beneficiario.