Art. 8
Controlli e sanzioni
1. Il Ministero, mediante il proprio dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua a campione, nel limite
minimo del 5% delle domande, le verifiche relative ai requisiti e ai
prodotti acquistati ai sensi dell'art. 4, commi 3, 4 e 5 del presente
decreto. Per la verifica delle fatture e dei corrispettivi
quietanzati presentati a saldo dai singoli beneficiari l'ICQRF si
avvale dell'Anagrafe fiscale, stipulando a tal fine specifico
protocollo operativo con l'Agenzia delle entrate. In aggiunta ai
controlli previsti, le autorita' competenti nel corso delle proprie
verifiche di competenza possono controllare i requisiti relativi alla
perdita di fatturato dei soggetti beneficiari nel periodo di cui
all'art. 1, lettera e) del presente decreto e comunicano le
risultanze di tali controlli all'ICQRF.
2. All'irrogazione della sanzione di cui all'art. 58 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, provvede il dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il pagamento
della sanzione e' effettuato con modello F24 ai sensi dell'art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al recupero delle somme indebitamente percepite provvede il
Ministero. La restituzione del contributo non spettante e' effettuata
con modello F24 ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, senza possibilita' di compensazione con crediti,
entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto di intimazione
alla restituzione del contributo erogato, emesso dall'ufficio che ha
erogato il medesimo. In caso di mancato pagamento nei termini sopra
indicati si procede all'emissione dei ruoli di riscossione coattiva.
4. Qualora l'attivita' d'impresa del soggetto beneficiario cessi
successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario
dell'istanza di cui al presente decreto e' tenuto a conservare tutti
gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a
richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto di recupero di
cui al comma 8 dell'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n.
126, e' emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza
che ne e' responsabile in solido con il beneficiario.