IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto lo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei  ministri,
per  la  durata  di  6  mesi,  con  delibera  del  31  gennaio   2020
(«Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza  del  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°
febbraio  2020,  in  conseguenza  della  dichiarazione  di  emergenza
internazionale  di  salute  pubblica  per  il   coronavirus   (PHEIC)
dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  del  30  gennaio  2020
prorogato con la delibera 29 luglio 2020 del Consiglio dei  ministri,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 2020, ai sensi  e  per
gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n.  1  del
2018, fino al 15 ottobre 2020; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale 16  maggio  2020,  n.
125, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.
74; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  19  maggio  2020,  n.
128, S.O. n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n.77; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» che proroga
i termini previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio  2020,
n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2020, n. 190; 
  Visto l'art. 195, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
«Fondo  emergenze  emittenti  locali»,  che  prevede:  Al   fine   di
consentire alle emittenti  radiotelevisive  locali  di  continuare  a
svolgere il servizio di interesse generale informativo sui  territori
attraverso la quotidiana produzione e  trasmissione  di  approfondita
informazione locale a beneficio dei  cittadini,  e'  stanziato  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico  l'importo
di 50 milioni di euro per  l'anno  2020,  che  costituisce  tetto  di
spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i  servizi
informativi connessi alla diffusione del  contagio  da  COVID-19.  Le
emittenti  radiotelevisive  locali  beneficiarie   si   impegnano   a
trasmettere  i  messaggi  di  comunicazione  istituzionale   relativi
all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi.  Il
contributo e' erogato secondo i  criteri  previsti  con  decreti  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  contenenti  le  modalita'   di
verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in  base
alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
74190, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno  2020,  reg.
n. 838, con cui si e' provveduto allo stanziamento di euro 50 milioni
nello stato di previsione del Ministero dello  sviluppo  economico  -
capitolo 3125 piano gestionale 2 (di nuova istituzione) a  titolo  di
«Contributo straordinario per i  servizi  informativi  connessi  alla
diffusione del contagio da COVID- 19 per l'anno 2020»; 
  Ritenuto  necessario  offrire  alla   collettivita'   un   servizio
informativo di prossimita' anche dopo  lo  scadere  dello  «stato  di
emergenza» attualmente fissato al 15 ottobre 2020  per  sostenere  il
processo  di  normalizzazione  in   rapporto   alla   stabilizzazione
dell'epidemia; 
  Tenuto conto che i predetti servizi informativi  possono  avere  ad
oggetto campagne istituzionali in materia di salute, di sostegno alle
imprese, al lavoro e all'economica in materia  di  politiche  sociali
nonche' misure finanziarie, fiscali e di sostegno in diversi  settori
connessi alla diffusione da contagio COVID-19; 
  Tenuto conto dunque della necessita' di garantire che i messaggi di
comunicazione istituzionale relativi all'emergenza  sanitaria  per  i
quali e' stato istituito il «Fondo emergenze emittenti locali»  siano
trasmessi nel periodo compreso tra l'entrata in vigore  del  presente
provvedimento e il 31 dicembre 2020; 
  Considerata  la  necessita'  di  garantire  anche  un  periodo   di
diffusione nei primi mesi dell'anno 2021 al fine  di  assicurare  una
comunicazione istituzionale che possa recepire le  mutevoli  esigenze
informative connesse alla evoluzione dei  possibili  diversi  scenari
collegati alla emergenza sanitaria da COVID-19; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.
146, recante "Regolamento concernente i  criteri  di  riparto  tra  i
soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle  risorse  del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione  in  favore
delle emittenti televisive e radiofoniche locali",  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2017, n. 239; 
  Visti i decreti  direttoriali  con  cui  sono  state  approvate  le
graduatorie  definitive  per  le  emittenti  locali  radiotelevisive,
commerciali  e  comunitarie,  e  per   le   emittenti   radiofoniche,
commerciali e comunitarie, rispettivamente  con  prot.  19545  del  9
aprile 2020, prot. 18873 del 3 aprile 2020, prot. 19559 del 9  aprile
2020 cosi' come modificato con decreto prot. 31946 del 22 giugno 2020
e prot. 18875 del 3 aprile 2020; 
  Considerate le predette graduatorie che  comprendono  le  emittenti
radiotelevisive locali, commerciali e  comunitarie,  dell'anno  2019,
approvate ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  23
agosto 2017, n.  146,  espressamente  richiamate  dall'art.  195  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione», come modificato dalla legge  8  agosto
2019, n. 81; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 93,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale n. 195 del  21  agosto  2019,  modificato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  12  dicembre  2019,  recante
«Regolamento  di  organizzazione   del   Ministero   dello   sviluppo
economico» adottato ai sensi dell'art.  4-bis  del  decreto-legge  12
luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2018, n. 97; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante  il  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»,  pubblicata  sul  supplemento
ordinario n. 45 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 12, che prevede la
determinazione dei criteri e delle modalita' per  la  concessione  di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; 
  Ritenuto di dover definire i criteri  di  verifica  degli  obblighi
informativi per l'attuazione degli interventi di erogazione spettanti
alle emittenti; 
 
                               Adotta 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che si impegnano
a trasmettere i  messaggi  di  comunicazione  istituzionali  relativi
all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi  informativi  e'
riconosciuto, per l'anno 2020,  un  contributo  straordinario  per  i
servizi  informativi  connessi  alla  diffusione  del   contagio   da
COVID-19. 
  2.  Entro  cinque   giorni   dalla   pubblicazione   del   presente
provvedimento il Ministero  pubblichera'  sul  proprio  sito  web  il
decreto direttoriale di concessione del contributo straordinario alle
emittenti locali in base alle graduatorie per l'anno 2019,  approvate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto  2017,
n. 146, con l'elenco degli importi spettanti. 
  3. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano  a
trasmettere all'interno dei propri spazi informativi  i  messaggi  di
comunicazione  istituzionale  relativi  all'emergenza  sanitaria  che
saranno resi disponibili tramite la piattaforma messa a  disposizione
dal Ministero dello sviluppo economico. La Presidenza del Consiglio -
Dipartimento   per   l'informazione    e    l'editoria    alimentera'
periodicamente tale  piattaforma  informando  la  Direzione  generale
servizi di comunicazione elettronica, di  radiodiffusione  e  postali
del termine dell'operazione. Successivamente verranno generati i link
per l'accesso  ai  messaggi  istituzionali  che  verranno  notificati
mediante il sistema SICEM  tramite  l'invio  di  PEC  alle  emittenti
beneficiarie con l'indicazione  del  periodo  di  trasmissione.  Tale
periodo sara'  determinato  dal  Dipartimento  per  l'informazione  e
l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  che  lo
comunichera'      via      PEC      all'indirizzo      di       posta
fondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it, casella di  posta  elettronica
attivata  presso  la  Direzione  generale  servizi  di  comunicazione
elettronica, di radiodiffusione e postali. 
  4. Il numero minimo dei messaggi che ogni emittente  si  impegna  a
trasmettere  e'  fissato  diversamente  in  ragione  del   contributo
concesso come riportato nell'allegato che  fa  parte  integrante  del
presente decreto. 
  5. I messaggi dovranno essere equamente distribuiti  nelle  ore  di
programmazione,  secondo   i   limiti   e   le   modalita'   previste
dall'allegato, con l'impegno a garantire la messa  in  onda  per  una
durata complessiva di almeno sessanta giorni compatibilmente con  gli
intervalli temporali di utilizzazione e  di  validita'  dei  messaggi
informativi che saranno resi disponibili.