Art. 2 Domanda di ammissione al contributo 1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto, che intendono beneficiare del contributo straordinario, devono inviare apposita domanda firmata digitalmente per ogni marchio/palinsesto o emittente al Ministero dello sviluppo economico esclusivamente mediante l'apposita funzionalita' pubblicata sul sistema SICEM entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto direttoriale di cui all'art. 1 con il quale saranno rese note anche le modalita' operative per la presentazione della domanda. All'atto della domanda i soggetti si impegnano formalmente a mettere a disposizione gli spazi informativi appositamente indicati per la trasmissione dei messaggi di comunicazione istituzionali ricevuti relativi all'emergenza sanitaria secondo le modalita' indicate nell'allegato. 2. In fase di compilazione della domanda, dovra' essere specificato il piano di messa in onda dei messaggi informativi specificando la sequenza dei passaggi giornalieri con l'indicazione dell'orario, dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda fino al termine della campagna. Tale operazione sara' oggetto di una verifica preventiva che, in caso di mancato rispetto del numero di passaggi minimi, come individuato nell'allegato, non permettera' l'invio della domanda. 3. Eventuali variazioni relative alla programmazione dei piani di diffusione dovranno essere comunicate tempestivamente all'indirizzo di postafondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it con le modalita' e nel rispetto della durata minima e dei periodi fissati nell'allegato. 4. La sottoscrizione della domanda dovra' essere effettuata secondo le modalita' stabilite dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».