Art. 2 
 
                 Domanda di ammissione al contributo 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 del presente  decreto,
che  intendono  beneficiare  del  contributo  straordinario,   devono
inviare   apposita   domanda   firmata    digitalmente    per    ogni
marchio/palinsesto o emittente al Ministero dello sviluppo  economico
esclusivamente  mediante  l'apposita  funzionalita'  pubblicata   sul
sistema SICEM entro quindici giorni dalla pubblicazione  del  decreto
direttoriale di cui all'art. 1 con il quale saranno rese  note  anche
le modalita' operative per la presentazione della  domanda.  All'atto
della domanda  i  soggetti  si  impegnano  formalmente  a  mettere  a
disposizione gli spazi  informativi  appositamente  indicati  per  la
trasmissione dei messaggi  di  comunicazione  istituzionali  ricevuti
relativi  all'emergenza  sanitaria  secondo  le  modalita'   indicate
nell'allegato. 
  2. In fase di compilazione della domanda, dovra' essere specificato
il piano di messa in onda dei messaggi  informativi  specificando  la
sequenza dei  passaggi  giornalieri  con  l'indicazione  dell'orario,
dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della
domanda fino al termine della campagna. Tale operazione sara' oggetto
di una verifica preventiva che,  in  caso  di  mancato  rispetto  del
numero  di  passaggi  minimi,  come  individuato  nell'allegato,  non
permettera' l'invio della domanda. 
  3. Eventuali variazioni relative alla programmazione dei  piani  di
diffusione dovranno essere comunicate  tempestivamente  all'indirizzo
di postafondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it con le modalita' e  nel
rispetto della durata minima e dei periodi fissati nell'allegato. 
  4. La sottoscrizione della domanda dovra' essere effettuata secondo
le modalita' stabilite dall'art. 38 del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  recante  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa».