Art. 3 
 
                         Criteri di verifica 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo economico, tramite  gli  Ispettorati
territoriali, effettua idonei controlli a campione sul piano di messa
in onda presentato dalle emittenti e sulla effettiva trasmissione dei
messaggi  informativi,  anche  verificando   le   registrazioni   dei
programmi che le emittenti sono tenute a conservare per  i  tre  mesi
successivi alla  data  di  trasmissione  dei  programmi  stessi  come
previsto dall'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223. 
  2. I controlli a campione dovranno riguardare almeno  il  5%  degli
operatori radiotelevisivi per ciascuna categoria  e  dovranno  essere
distribuiti su tutto il territorio nazionale. 
  3.  I  controlli  potranno  essere   espletati   presso   la   sede
dell'emittente  o  su  richiesta   degli   Ispettorati   territoriali
attraverso  la  messa  a  disposizione  da  parte   delle   emittenti
radiotelevisive delle registrazioni digitali. 
  4.  Allo  svolgimento  delle  attivita'  di  verifica  si  provvede
nell'ambito dei  compiti  istituzionali,  nel  limite  delle  risorse
umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente.