Art. 4 Erogazione e revoca del contributo straordinario 1. Il contributo e' erogato, previa valutazione della domanda da parte del Ministero, a ciascun richiedente avente titolo, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. 2. L'accettazione dell'impegno di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, costituisce condizione di ammissibilita' per accedere al contributo. 3. L'eventuale violazione dell'impegno di cui all'art. 2, commi 1 e 2, costituira' causa di esclusione dal beneficio e, se accertata dopo la erogazione del contributo, comportera' la revoca ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.