Art. 4 
 
          Erogazione e revoca del contributo straordinario 
 
  1. Il contributo e' erogato, previa valutazione  della  domanda  da
parte del Ministero,  a  ciascun  richiedente  avente  titolo,  entro
trenta giorni dalla presentazione della domanda. 
  2. L'accettazione dell'impegno di cui  all'art.  2,  comma  2,  del
presente  decreto,  costituisce  condizione  di  ammissibilita'   per
accedere al contributo. 
  3. L'eventuale violazione dell'impegno di cui all'art. 2, commi 1 e
2, costituira' causa di esclusione dal beneficio e, se accertata dopo
la erogazione del contributo, comportera' la revoca ai sensi e con le
modalita' previste  dall'art.  8  del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.