Art. 4
Criteri ed entita' dell'aiuto
1. Le risorse del Fondo sono destinate alla concessione di
contributi nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di
aiuti de minimis e de minimis agricolo.
2. Il contributo e' altresi' concesso nei limiti di spesa indicati
al precedente art. 3 fino ad esaurimento delle risorse disponibili a
legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione
dell'agevolazione, secondo le modalita' e i limiti definiti dall'art.
6, comma 1 del presente decreto.
3. Il contributo e' riconosciuto per l'acquisto, effettuato dopo il
14 agosto 2020 e comprovato da idonea documentazione fiscale, di
prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli
vitivinicoli, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di
territorio. Per prodotti di filiere alimentari si intendono anche i
prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
4. Oltre ai prodotti DOP e IGP, per valorizzazione della materia
prima di territorio si intende l'acquisto da parte del soggetto
beneficiario di prodotti da vendita diretta ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, oppure di prodotti
ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al
prodotto finito. Inoltre, ai fini dell'attuazione della presente
misura agevolativa sono considerati prioritari gli acquisti di
prodotti DOP e IGP e di prodotti ad alto rischio di spreco. La
finalita' di evitare gli sprechi alimentari e' assolta con l'acquisto
delle produzioni di cui all'allegato 1 al presente decreto. Tale
allegato e' aggiornabile con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali pubblicato sul sito del Ministero
stesso.
5. Ai fini del comma 3, il soggetto beneficiario e' tenuto ad
acquistare almeno 3 differenti tipologie di prodotti agricoli e
alimentari e il prodotto principale non puo' superare il 50% della
spesa totale sostenuta e documentata ai sensi del presente decreto.
6. Il contributo non puo' mai essere superiore all'ammontare
complessivo degli acquisti di cui al comma 3. Tale ammontare degli
acquisti non puo' essere inferiore ai 1.000 euro, esclusa l'I.V.A.
ne' superiore a 10.000 euro esclusa l'I.V.A.