Art. 5
Procedura di richiesta del contributo
1. Il soggetto beneficiario richiede il contributo, entro la data
fissata con provvedimento del Ministero, attraverso il portale della
ristorazione o attraverso gli sportelli del concessionario, mediante
inserimento o presentazione della richiesta di accesso al beneficio
completa dei dati richiesti ivi inclusa copia del versamento
dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato
tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale, come determinato
dal decreto ministeriale di cui all'art. 58, comma 6, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni
dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126. L'accettazione della domanda
e' subordinata alle verifiche che il concessionario effettua per
conto del Ministero sulla corrispondenza partita I.V.A. - Codice
Ateco cosi' come indicati dal soggetto beneficiario. Tali verifiche
potranno essere effettuate avvalendosi di idonei servizi messi a
disposizione da pubbliche amministrazioni, da loro centri servizi e/o
da operatori di mercato, senza alcun onere a carico del Ministero.
2. Alla domanda e' acclusa la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', redatta dal legale rappresentante o da suo delegato, ai
sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernente:
a) gli aiuti complessivamente percepiti in regime «de minimis» o
«de minimis agricolo» nell'ultimo triennio, incluso l'anno della
domanda;
b) il calcolo dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da
marzo a giugno 2020 che deve essere inferiore ai tre quarti
dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019
ovvero che il soggetto beneficiario ha avviato l'attivita' a
decorrere dal 1° gennaio 2019;
c) l'iscrizione dell'attivita' al registro delle imprese con
codice ATECO prevalente come previsto dall'art. 58 del decreto-legge
14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge del 13
ottobre 2020, n. 126;
d) l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) la mancata presentazione della domanda di contributo ai sensi
dell'art. 59, comma 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito con modificazioni dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126;
f) ogni altra richiesta presente nella modulistica del
Concessionario approvata dal Ministero.
3. Il soggetto beneficiario provvede altresi' ad inserire sulla
piattaforma della ristorazione, oppure a presentare presso gli
sportelli del concessionario i documenti fiscali (fatture e documenti
di trasporto) che certificano l'effettivo acquisto e la consegna dei
prodotti di cui al comma 3 dell'art. 4 effettuati dopo il 14 agosto
2020, anche non quietanzati.