Art. 6
Istruttoria delle domande e modalita'
di trasferimento delle risorse al concessionario
1. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza e
verificata la ritualita' della richiesta oltreche' la completezza del
corredo documentale di cui all'art. 5, il concessionario provvede a
redigere l'elenco dei potenziali beneficiari con specificazione del
contributo da ciascuno richiesto e ne cura la trasmissione al
Ministero.
2. Il Ministero, nei limiti delle risorse disponibili di cui
all'art. 3 e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4, del presente
decreto, determina con proprio provvedimento il contributo erogabile
a ciascun beneficiario. A tal fine garantendo, in ogni caso, un
importo pari ad euro 1.000 e provvedendo alla ripartizione delle
risorse residue tra i soggetti beneficiari, nel rispetto del limite
di cui all'art. 4, comma 6 e fino a concorrenza del volume di risorse
erogabili. Nel caso in cui il totale dei contributi richiesti ecceda
le risorse disponibili si procedera' alla determinazione della misura
del contributo concedibile in misura percentualmente proporzionale
agli acquisti documentati. Le istanze dei soggetti beneficiari che
evidenziano acquisti idonei ad evitare sprechi alimentari sono
considerate prioritarie nella assegnazione ai sensi del comma 4
dell'art. 4 del presente decreto.
3. Il Ministero, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2,
provvede all'accredito delle risorse di cui all'art. 3 su un conto
corrente Banco Posta Impresa intestato al Ministero nonche'
all'impegno di pari importo ed alla liquidazione nella misura del 90%
a favore del concessionario, fatti salvi gli esiti degli ulteriori
controlli di cui al comma 4 del presente articolo anche ai fini del
successivo pagamento.
4. Il concessionario verificata la corrispondenza della partita
I.V.A. - Iban, controllata la documentazione e svolti i prescritti
riscontri e registrazione presso il Registro nazionale aiuti,
quantifica la misura del contributo spettante in via definitiva e lo
comunica al Ministero.
5. Il Ministero, sulla base dell'elenco definitivo dei soggetti
beneficiari predisposto dal concessionario, autorizza l'emissione dei
bonifici in favore degli stessi per la corresponsione di un anticipo
pari al 90% del valore del contributo riconosciuto.
6. Entro quindici giorni dall'anticipo di cui al comma 5 il
soggetto beneficiario presenta al Concessionario, con le medesime
modalita' previste per la presentazione della domanda, quietanza di
pagamento degli acquisti.
7. Il concessionario comunica l'avvenuta acquisizione della
documentazione di cui al comma 6 del presente articolo al Ministero
che provvede ad autorizzare in conformita' al comma 5 i bonifici a
saldo del contributo concesso.
8. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la
concessione dell'aiuto, il Ministero, per il tramite del
concessionario, provvede a comunicare al soggetto beneficiario i
motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.