Art. 7
Cumulo e imposte
1. Il Ministero concede nuovi aiuti «de minimis» e «de minimis
agricolo» di cui al presente decreto al soggetto beneficiario dopo
aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale
degli aiuti «de minimis» e «de minimis agricolo». Tale verifica puo'
essere effettuata entro il saldo del contributo.
2. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile
delle imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della
produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446.
3. Il contributo di cui al presente decreto non e' cumulabile con
il Contributo a fondo perduto per attivita' economiche e commerciali
nei centri storici di cui all'art. 59, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 13 ottobre
2020, n. 126.