Art. 8
Controlli e sanzioni
1. Il Ministero, mediante il proprio Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), effettua a campione, nel limite minimo del 5%
delle domande, le verifiche relative ai requisiti e ai prodotti
acquistati ai sensi dell'art. 4, commi 3, 4 e 5 del presente decreto.
Per la verifica delle fatture e dei corrispettivi quietanzati
presentati a saldo dai singoli beneficiari l'ICQRF si avvale
dell'Anagrafe fiscale, stipulando a tal fine specifico protocollo
operativo con l'Agenzia delle entrate. In aggiunta ai controlli
previsti, le Autorita' competenti nel corso delle proprie verifiche
di competenza possono controllare i requisiti relativi alla perdita
di fatturato dei soggetti beneficiari nel periodo di cui all'art. 1,
lettera e) del presente decreto e comunicano le risultanze di tali
controlli all'ICQRF.
2. All'irrogazione della sanzione di cui all'art. 58 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni
dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, provvede il
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il
pagamento della sanzione e' effettuato con modello F24 ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al recupero delle somme indebitamente percepite provvede il
Ministero. La restituzione del contributo non spettante e' effettuata
con modello F24 ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, senza possibilita' di compensazione con crediti,
entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto di intimazione
alla restituzione del contributo erogato, emesso dall'ufficio che ha
erogato il medesimo. In caso di mancato pagamento nei termini sopra
indicati si procede all'emissione dei ruoli di riscossione coattiva.
4. Qualora l'attivita' d'impresa del soggetto beneficiario cessi
successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario
dell'istanza di cui al presente decreto e' tenuto a conservare tutti
gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a
richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto di recupero di
cui al comma 8 dell'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito con modificazioni dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126
e' emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza che ne
e' responsabile in solido con il beneficiario.