Art. 8 
 
                        Controlli e sanzioni 
 
  1. Il Ministero, mediante il  proprio  Ispettorato  centrale  della
tutela  della  qualita'  e  della  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari (ICQRF), effettua a campione, nel limite minimo del 5%
delle domande, le verifiche  relative  ai  requisiti  e  ai  prodotti
acquistati ai sensi dell'art. 4, commi 3, 4 e 5 del presente decreto.
Per  la  verifica  delle  fatture  e  dei  corrispettivi  quietanzati
presentati  a  saldo  dai  singoli  beneficiari  l'ICQRF  si   avvale
dell'Anagrafe fiscale, stipulando a  tal  fine  specifico  protocollo
operativo con l'Agenzia  delle  entrate.  In  aggiunta  ai  controlli
previsti, le Autorita' competenti nel corso delle  proprie  verifiche
di competenza possono controllare i requisiti relativi  alla  perdita
di fatturato dei soggetti beneficiari nel periodo di cui  all'art. 1,
lettera e) del presente decreto e comunicano le  risultanze  di  tali
controlli all'ICQRF. 
  2.  All'irrogazione  della  sanzione  di  cui   all'art.   58   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito  con  modificazioni
dalla  legge   del   13   ottobre   2020,   n.   126,   provvede   il
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
della repressione  frodi  dei  prodotti  agroalimentari  (ICQRF).  Il
pagamento della sanzione e'  effettuato  con  modello  F24  ai  sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  3. Al recupero delle  somme  indebitamente  percepite  provvede  il
Ministero. La restituzione del contributo non spettante e' effettuata
con modello F24 ai sensi  dell'art.  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, senza possibilita' di compensazione con crediti,
entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto di intimazione
alla restituzione del contributo erogato, emesso dall'ufficio che  ha
erogato il medesimo. In caso di mancato pagamento nei  termini  sopra
indicati si procede all'emissione dei ruoli di riscossione coattiva. 
  4. Qualora l'attivita' d'impresa del  soggetto  beneficiario  cessi
successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario
dell'istanza di cui al presente decreto e' tenuto a conservare  tutti
gli elementi giustificativi del contributo spettante e a  esibirli  a
richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto  di  recupero  di
cui al comma 8 dell'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito con modificazioni dalla legge del 13 ottobre 2020, n.  126
e' emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza che  ne
e' responsabile in solido con il beneficiario.