Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
                  (art. 3, comma 3 del regolamento) 
 
  1. Il  presente  decreto  stabilisce  le  regole  tecnico-operative
applicabili ai giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie di
ogni ordine e grado, relative: 
    a) alla redazione in formato digitale e al deposito con modalita'
telematiche dei provvedimenti del giudice; 
    b) alla redazione del processo  verbale  di  udienza  in  formato
digitale da parte del segretario di sezione; 
    c) alla redazione  e  alla  trasmissione  telematica  degli  atti
digitali da parte degli ausiliari del giudice; 
    d) alla trasmissione dei fascicoli processuali informatici. 
  2. Le regole tecniche-operative di cui alla lettera a) si applicano
esclusivamente ai  provvedimenti  giurisdizionali  digitali  adottati
all'esito dello svolgimento dell'udienza  di  trattazione  fissata  a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.