Art. 2 Ambito di applicazione (art. 3, comma 3 del regolamento) 1. Il presente decreto stabilisce le regole tecnico-operative applicabili ai giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado, relative: a) alla redazione in formato digitale e al deposito con modalita' telematiche dei provvedimenti del giudice; b) alla redazione del processo verbale di udienza in formato digitale da parte del segretario di sezione; c) alla redazione e alla trasmissione telematica degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice; d) alla trasmissione dei fascicoli processuali informatici. 2. Le regole tecniche-operative di cui alla lettera a) si applicano esclusivamente ai provvedimenti giurisdizionali digitali adottati all'esito dello svolgimento dell'udienza di trattazione fissata a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.