IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Vista la direttiva di III livello della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata all'UCB l'8 ottobre 2020 al n. 16146, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali della medesima Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006; Visto l'articolo 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012; VISTI i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani; Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi; Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; Vista la richiesta presentata in data 26 ottobre 2020 dall'Ufficio laboratori della Direzione antifrodi e controlli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per conto del Laboratorio chimico di Roma, volta ad ottenere per tale laboratorio l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto; Considerato che l'Ufficio laboratori della Direzione antifrodi e controlli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha dimostrato che il laboratorio sopra indicato, inserito tra quelli che hanno ottenuto in data 23 aprile 2020 l'accreditamento multisito, e' accreditato relativamente relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation; Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'ente italiano di accreditamento e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato; Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento; Decreta: Art. 1 Il Laboratorio chimico di Roma dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ubicato in Roma, Via Mario Carucci n. 71, e' autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.