IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva di III livello della Direzione generale  per  la
promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica n. 9188809 del
29 settembre 2020, registrata all'Ufficio centrale  di  bilancio  l'8
ottobre 2020 al n. 16146,  con  la  quale  i  titolari  degli  uffici
dirigenziali non  generali  della  medesima  Direzione  generale,  in
coerenza con i rispettivi decreti di  incarico,  sono  delegati  alla
firma  degli  atti  e  dei  provvedimenti  relativi  ai  procedimenti
amministrativi di competenza; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, e in  particolare  l'art.  58  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui  all'art.  7,
paragrafo 6 del regolamento (CE)  n.  510/2006  sono  automaticamente
iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento
(UE) n. 1151/2012; 
  Visti i regolamenti (CE) con i  quali,  sono  state  registrate  le
D.O.P. e la I.G.P. per gli  oli  di  oliva  vergini  ed  extravergini
italiani; 
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione  registrata,  devono
possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite  per  ciascuna
denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati  dai
competenti organi; 
  Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli  oli  di
oliva vergini ed  extravergini  a  denominazione  di  origine  devono
essere accertate da laboratori autorizzati; 
  Vista la richiesta presentata in data 26 ottobre 2020  dall'Ufficio
laboratori della Direzione antifrodi e controlli  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli per conto del Laboratorio  chimico  di  Verona,
volta ad ottenere per tale laboratorio l'autorizzazione  al  rilascio
dei certificati di analisi nel settore oleicolo,  limitatamente  alle
prove elencate in allegato al presente decreto; 
  Considerato che l'Ufficio laboratori della  Direzione  antifrodi  e
controlli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha dimostrato  che
il laboratorio sopra indicato, inserito tra quelli che hanno ottenuto
in data 23 aprile 2020  l'accreditamento  multisito,  e'  accreditato
relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e
del suo sistema qualita',  in  conformita'  alle  prescrizioni  della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte  di  un  organismo  conforme
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato  in  ambito  EA  -
European cooperation for accreditation; 
  Considerato che con decreto 22  dicembre  2009  Accredia  -  l'ente
italiano di accreditamento e' stato designato quale  unico  organismo
italiano a svolgere  attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza  del
mercato; 
  Ritenuti sussistenti i requisiti e  le  condizioni  concernenti  il
rilascio dell'autorizzazione in argomento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il laboratorio chimico di Verona dell'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli, ubicato in Verona - via Sommacampagna n. 61 - scala  B,  e'
autorizzato al  rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore
oleicolo limitatamente alle prove elencate in  allegato  al  presente
decreto.