IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22  ottobre  2020,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi  meteorologici  dalla  data  di
deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre  2020  nel
territorio della  Provincia  di  Biella,  di  Cuneo,  di  Novara,  di
Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella  Regione  Piemonte  e  della
Provincia di Imperia nella Regione Liguria; 
  Considerato che i  predetti  eventi  hanno  determinato  una  grave
situazione di pericolo  per  l'incolumita'  delle  persone,  causando
l'isolamento di alcune localita', l'evacuazione  di  alcune  famiglie
dalle loro abitazioni e  la  perdita  di  tre  vite  umane  e  che  i
summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi,  allagamenti,
danneggiamenti alle infrastrutture viarie e  ad  edifici  pubblici  e
privati, nonche' alla rete dei servizi essenziali; 
  Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione  degli  interventi
urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in   rassegna,
consentendo  la  ripresa  delle  normali  condizioni  di  vita  delle
popolazioni, nonche' la messa in  sicurezza  dei  territori  e  delle
strutture interessati dall'evento in questione; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa delle Regioni Piemonte e Liguria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
         Nomina commissari delegati e piani degli interventi 
 
  1.   Per   fronteggiare   l'emergenza   derivante   dagli    eventi
meteorologici  di  cui  in  premessa,  il  Presidente  della  Regione
Piemonte  e  il  Presidente  della  Regione  Liguria  sono   nominati
commissario delegato ciascuno per il proprio ambito territoriale. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza, ciascun commissario delegato, che opera a titolo gratuito,
puo' avvalersi della collaborazione delle strutture  e  degli  uffici
regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali  e
periferiche dello Stato,  delle  Forze  armate,  nonche'  individuare
soggetti attuatori, ivi comprese R.F.I. e ANAS, societa'  a  capitale
interamente  pubblico  o  miste   partecipate   dagli   enti   locali
interessati, che agiscono sulla base di specifiche  direttive,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Ciascun  commissario  delegato,  predispone,  nel  limite  delle
risorse finanziarie di cui all'art. 10,  entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da
sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della
protezione civile. Gli  interventi  necessari  per  salvaguardare  la
pubblica e privata incolumita' della popolazione  coinvolta  potranno
essere avviati ancora prima dell'approvazione  del  piano.  Con  tale
piano si dispone in ordine: 
    a) al soccorso  e  all'assistenza  alla  popolazione  interessata
dagli eventi - ivi comprese le misure di cui all'art. 2 - oltre  alla
rimozione delle situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e  privata
incolumita'; 
    b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche e alle attivita' di  gestione  dei
rifiuti, delle macerie, del materiale  vegetale,  alluvionale,  delle
terre e rocce da scavo e delle terre prodotti dagli  eventi,  nonche'
alle misure volte  a  garantire  la  continuita'  amministrativa  nei
comuni e nei territori  interessati,  anche  mediante  interventi  di
natura temporanea. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata  con
l'indicazione  dell'oggetto  della  criticita',   il   CUP,   nonche'
l'indicazione delle singole stime di costo. 
  5. Il predetto piano, articolato anche  per  stralci,  puo'  essere
successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle  risorse  di
cui all'art. 10, nonche'  delle  ulteriori  risorse  finanziarie  che
saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto  dall'art.
24, comma 2, del decreto legislativo n.  1  del  2018,  ivi  comprese
quelle per gli interventi di cui alle lettere c) e d)  dell'art.  25,
comma  2  del  citato  decreto,  ed  e'  sottoposto  alla  preventiva
approvazione del Capo del Dipartimento della  protezione  civile.  In
tale ultimo caso la rimodulazione del Piano deve  essere  predisposta
dal commissario delegato nel medesimo termine di cui al comma 3 a far
data dalla pubblicazione dell'eventuale delibera  del  Consiglio  dei
ministri di concessione delle ulteriori risorse economiche. 
  6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2  e  sono  rendicontate  mediante  presentazione  di  documentazione
comprovante  la   spesa   sostenuta,   nonche'   attestazione   della
sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi in rassegna.  Tale
rendicontazione  deve  essere   supportata   da   documentazione   in
originale, da allegare  al  rendiconto  complessivo  del  commissario
delegato. 
  7. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti  urbanistici  vigenti.  A  tali
interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8,  del  decreto-legge  11
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla  legge  11
novembre 2014, n. 164. 
  8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di  cui  al
comma 7, il commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  soggetti
attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le  eventuali
espropriazioni delle  aree  occorrenti  per  la  realizzazione  degli
interventi, alla redazione dello stato di consistenza e  del  verbale
di immissione del possesso dei suoli anche con la  sola  presenza  di
due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e
prescindendo da ogni altro adempimento.