IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria; Considerato che i predetti eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, causando l'isolamento di alcune localita', l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni e la perdita di tre vite umane e che i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonche' alla rete dei servizi essenziali; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonche' la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa delle Regioni Piemonte e Liguria; Dispone: Art. 1 Nomina commissari delegati e piani degli interventi 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui in premessa, il Presidente della Regione Piemonte e il Presidente della Regione Liguria sono nominati commissario delegato ciascuno per il proprio ambito territoriale. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, ciascun commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Forze armate, nonche' individuare soggetti attuatori, ivi comprese R.F.I. e ANAS, societa' a capitale interamente pubblico o miste partecipate dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Ciascun commissario delegato, predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 10, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Gli interventi necessari per salvaguardare la pubblica e privata incolumita' della popolazione coinvolta potranno essere avviati ancora prima dell'approvazione del piano. Con tale piano si dispone in ordine: a) al soccorso e all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi - ivi comprese le misure di cui all'art. 2 - oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale, delle terre e rocce da scavo e delle terre prodotti dagli eventi, nonche' alle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nei comuni e nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea. 4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata con l'indicazione dell'oggetto della criticita', il CUP, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 10, nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, ivi comprese quelle per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, ed e' sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. In tale ultimo caso la rimodulazione del Piano deve essere predisposta dal commissario delegato nel medesimo termine di cui al comma 3 a far data dalla pubblicazione dell'eventuale delibera del Consiglio dei ministri di concessione delle ulteriori risorse economiche. 6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, nonche' attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi in rassegna. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del commissario delegato. 7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al comma 7, il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.