Art. 10 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con  le  risorse
previste nella delibera del Consiglio dei  ministri  del  22  ottobre
2020. 
  2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente
ordinanza,  e'  autorizzata  l'apertura  di   apposita   contabilita'
speciale intestata al commissario delegato. 
  3. Le Regioni Piemonte e  Liguria  sono  autorizzate  a  trasferire
sulle contabilita' speciali di cui al  comma  2  eventuali  ulteriori
risorse  finanziarie  finalizzate   al   superamento   del   contesto
emergenziale in rassegna. 
  4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza  delle
risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 
  5. Il commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi
dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 9 novembre 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli