Art. 2 
 
                  Contributi autonoma sistemazione 
 
  1. Il commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  Sindaci,  e'
autorizzato ad  assegnare  ai  nuclei  familiari  la  cui  abitazione
principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in
parte, ovvero sia stata sgomberata  in  esecuzione  di  provvedimenti
delle competenti autorita',  adottati  a  seguito  degli  eccezionali
eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma  sistemazione
stabilito rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari,  in
euro 500 per i nuclei familiari composti da due unita', in  euro  700
per quelli composti da tre unita', in euro 800 per quelli composti da
quattro unita', fino ad un massimo  di  euro  900,00  mensili  per  i
nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'. Qualora nel nucleo
familiare siano presenti persone di eta' superiore  a  sessantacinque
anni, portatrici di  handicap  o  disabili  con  una  percentuale  di
invalidita'  non  inferiore  al  67%,  e'  concesso   un   contributo
aggiuntivo di euro 200,00  mensili  per  ognuno  dei  soggetti  sopra
indicati, anche oltre  il  limite  massimo  di  euro  900,00  mensili
previsti per il nucleo familiare. 
  2. I benefici  economici  di  cui  al  comma  1,  sono  concessi  a
decorrere  dalla  data  indicata  nel   provvedimento   di   sgombero
dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per
il  rientro  nell'abitazione,  ovvero  si  sia  provveduto  ad  altra
sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre  la
data di scadenza dello stato di emergenza. 
  3. Il contributo di cui al presente articolo  e'  alternativo  alla
fornitura  gratuita  di   alloggi   da   parte   dell'amministrazione
regionale, provinciale o comunale. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,  il
commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui  all'art.
10.