Art. 3 
 
                    Materiali litoidi e vegetali 
 
  1. Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a  prevenire
situazioni di pericolo e  per  il  ripristino  dell'officiosita'  dei
corsi d'acqua e della viabilita' non si applicano le disposizioni  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n.
120. Tali ultime disposizioni si applicano esclusivamente ai siti che
al momento degli eventi  calamitosi  in  rassegna  erano  soggetti  a
procedure di bonifica ambientale  dovuta  alla  presenza  di  rifiuti
pericolosi,  tossici  o  nocivi  idonei  a  modificare   la   matrice
ambientale naturale gia'  oggetto  di  valutazione  dalle  competenti
Direzioni regionali e dal Ministero dell'ambiente, della  tutela  del
territorio e del mare. I litoidi che insistono in tali siti inquinati
possono essere ceduti ai sensi del comma  2  qualora  non  presentino
concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle  colonne
A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. 
  2. I materiali litoidi e vegetali, esclusi i tronchi  degli  alberi
abbattuti, per i quali si applica la disciplina di  cui  all'art.  4,
rimossi dal Demanio idrico  e  marittimo  per  interventi  diretti  a
prevenire   situazioni   di   pericolo   e    per    il    ripristino
dell'officiosita' dei corsi d'acqua, possono, in deroga  all'art.  13
del decreto legislativo 12 luglio  1993,  n.  275,  essere  ceduti  a
compensazione degli oneri di  trasporto  e  di  opere  idrauliche  ai
realizzatori degli interventi stessi oppure puo' essere  prevista  la
compensazione, nel rapporto con gli operatori economici, in relazione
ai costi delle  attivita'  inerenti  alla  sistemazione  dei  tronchi
fluviali con il valore  del  materiale  estratto  riutilizzabile,  da
valutarsi,  in  relazione  ai  costi  delle  attivita'   svolte   per
l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti.  La
cessione dei suddetti materiali puo' essere  disciplinata  anche  con
atto di concessione che stabilisca  puntualmente  i  quantitativi  di
materiali asportati, la valutazione economica in relazione ai  canoni
demaniali  e  quanto  dovuto   dal   concessionario   a   titolo   di
compensazione, senza oneri a carico delle risorse di cui all'art. 10.
Per i materiali litoidi asportati  il  RUP  assicura  al  commissario
delegato la corretta  valutazione  del  valore  assunto  nonche'  dei
quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre  che
la corretta contabilizzazione dei relativi volumi.  La  cessione  del
materiale litoide puo' essere effettuata a titolo  gratuito  anche  a
favore di enti locali. 
  3. Il commissario delegato o  i  soggetti  attuatori  dallo  stesso
nominato,  ove  necessario,  possono  individuare  appositi  siti  di
stoccaggio provvisorio  ove  depositare  i  fanghi,  i  detriti  e  i
materiali derivanti dagli  eventi  di  cui  in  premessa,  definendo,
d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalita' per  il
loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati.