Art. 7 
 
               Prime misure economiche e ricognizione 
                      dei fabbisogni ulteriori 
 
  1. Il commissario delegato identifica: 
    entro trenta giorni dall'approvazione  del  piano,  le  ulteriori
misure di cui alle lettere a)  e  b),  dell'art.  25,  comma  2,  del
decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  necessarie  per   il
superamento dell'emergenza; 
    entro  sessanta  giorni  dalla   pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale della presente ordinanza, gli interventi e le  misure  piu'
urgenti di cui al comma 2, lettere c) e d),  del  medesimo  art.  25,
trasmettendoli alla  regione  ed  al  Dipartimento  della  protezione
civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi
calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.
28, comma 1 del richiamato decreto legislativo. 
  2. Per gli interventi  di  cui  al  comma  1,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 3, il commissario delegato identifica per  ciascuna
misura il comune e la localita', la descrizione tecnica e la relativa
durata  nonche'  l'indicazione  del  CUP,  in  particolare  per   gli
interventi di tipo d) e delle singole stime di costo. 
  3. Al fine di valutare le prime misure  di  immediato  sostegno  al
tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione  e  delle
attivita' economiche  e  produttive  direttamente  interessate  dagli
eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art.  25,  comma  2,
lettera c), del decreto legislativo n.  1  del  2  gennaio  2018,  il
commissario delegato definisce per ciascun  comune,  la  stima  delle
risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali,
sulla base della modulistica definita in raccordo con il Dipartimento
della protezione civile e secondo i seguenti criteri e massimali: 
    per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno  al
tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui  abitazione
principale, abituale e  continuativa  risulti  compromessa,  a  causa
degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale, nel limite
massimo di euro 5.000,00; 
    per l'immediata ripresa delle attivita' economiche  e  produttive
sulla base di apposita relazione tecnica  contenente  la  descrizione
delle spese a  tal  fine  necessarie,  nel  limite  massimo  di  euro
20.000,00. 
  4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a  valere  sulle
relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24,
comma 2, del decreto  legislativo  n.  1  del  2018,  il  commissario
delegato provvede a riconoscere i contributi ai  beneficiari  secondo
criteri  di  priorita'  e  modalita'  attuative  fissati  con  propri
provvedimenti. 
  5. I contributi di cui al comma  4  sono  riconosciuti  solo  nella
parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e,  nel  caso
di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma  2,  lettera  e),
del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  possono  costituire
anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze
a qualunque titolo previste.