Art. 10 La presentazione della documentazione integrativa - fase 2 1. La documentazione relativa alla fase 2 dovra' pervenire entro e non oltre duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco di ammissione delle proposte di cui all'art. 9, comma 1, e deve contenere il successivo livello di progettazione definitivo, ovvero esecutivo, ai sensi del codice dei contratti pubblici, della proposta nel suo complesso e dei singoli interventi previsti di cui alla fase I. 2. La documentazione trasmessa dai soggetti beneficiari viene verificata dell'Alta commissione relativamente alla coerenza con la documentazione trasmessa nella fase 1 entro novanta giorni dalla ricezione completa della stessa. Al termine della verifica, l'Alta commissione esprime il nulla osta al finanziamento. 3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla ricezione del nulla osta al finanziamento di cui al precedente comma 2 e' approvato l'elenco delle proposte definitivamente ammesse a finanziamento. 4. Il mancato rispetto dei tempi previsti dal comma 1 del presente articolo e' causa di preclusione al passaggio alla fase successiva, con conseguente restituzione della quota relativa alla progettazione gia' erogata nonche' causa di esclusione dall'elenco delle proposte ammesse a finanziamento di cui all'art. 9, comma 1 del presente decreto.