Art. 10 
 
                La presentazione della documentazione 
                        integrativa - fase 2 
 
  1. La documentazione relativa alla fase 2 dovra' pervenire entro  e
non oltre duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione del decreto  di
approvazione dell'elenco di ammissione delle proposte di cui all'art.
9, comma 1, e deve contenere il successivo livello  di  progettazione
definitivo, ovvero esecutivo,  ai  sensi  del  codice  dei  contratti
pubblici, della proposta nel suo complesso e dei  singoli  interventi
previsti di cui alla fase I. 
  2. La  documentazione  trasmessa  dai  soggetti  beneficiari  viene
verificata dell'Alta commissione relativamente alla coerenza  con  la
documentazione trasmessa nella fase  1  entro  novanta  giorni  dalla
ricezione completa della stessa. Al termine  della  verifica,  l'Alta
commissione esprime il nulla osta al finanziamento. 
  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
entro sessanta giorni dalla ricezione del nulla osta al finanziamento
di cui al precedente comma 2 e'  approvato  l'elenco  delle  proposte
definitivamente ammesse a finanziamento. 
  4. Il mancato rispetto dei tempi previsti dal comma 1 del  presente
articolo e' causa di preclusione al passaggio alla  fase  successiva,
con conseguente restituzione della quota relativa alla  progettazione
gia' erogata nonche' causa di esclusione dall'elenco  delle  proposte
ammesse a finanziamento di cui  all'art.  9,  comma  1  del  presente
decreto.