Art. 11 La assegnazione ed erogazione del finanziamento 1. La stipulazione della convenzione o accordo di programma per l'attuazione delle proposte ammesse definitivamente al finanziamento avverra' entro sessanta giorni dall'approvazione dell'elenco di cui all'art. 10, comma 3, del presente decreto. La mancata stipula nei termini della convenzione e' causa di esclusione dal finanziamento, salvo che avvenga per ragioni non dipendenti dal beneficiario. 2. I dettagli inerenti le modalita' del finanziamento e le relative tempistiche di avvio e termine degli interventi finanziati saranno specificati nella convenzione o accordo di programma di cui al precedente comma. 3. Con la sottoscrizione della convenzione o accordo di programma, sui soggetti ammessi al finanziamento gravano i seguenti obblighi: a. completamento dell'opera, pena la revoca del finanziamento; b. tempestiva messa in funzione dello spazio e/o della struttura entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori. 4. Ogni spesa necessaria e conseguente per la stipulazione della convenzione o accordo di programma ove prevista, la registrazione e l'attuazione delle condizioni ivi specificate e' a carico del soggetto beneficiario del finanziamento. 5. Il finanziamento assegnato e' rideterminato tenendo conto delle eventuali economie conseguite in sede di gara. Non sono finanziabili perizie suppletive in aumento rispetto all'importo di aggiudicazione, fermo restando quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 5. 6. Gli oneri derivanti da eventuali contenziosi relativi alla realizzazione dell'intervento sono a totale carico dei soggetti beneficiari del finanziamento. 7. Nel caso di aggiudicazione della proposta presentata dalla regione, le risorse sono attribuite alla stessa che ne dispone con le medesime modalita' stabilite dal decreto per le erogazioni tra Stato e comuni. 8. Il finanziamento assegnato e' erogato con le seguenti modalita': fino al 5% di anticipo del finanziamento complessivo all'atto dell'ammissione al programma (all'esito della fase I) per la progettazione definitiva ovvero esecutiva di cui all'art. 9, comma 3, in relazione alle risorse stanziate per le annualita' 2020-2021; fino al 15% all'esito della fase 2, in relazione alle risorse stanziate per le annualita' 2022-2023; fino al 10% per ciascuna delle annualita' dal 2024 al 2029, in relazione alle risorse stanziate, a rendicontazione dello stato di avanzamento dell'intervento, come meglio definito dalla Convenzione o Accordo di programma stipulato (fino al 60% del finanziamento); saldo del finanziamento, di cui alle risorse stanziate per il complesso delle annualita' dal 2030 al 2033 (sara' erogato previa dimostrazione della piena operativita' dell'intervento finanziato ovvero, comunque, in presenza di attestazione di fruibilita' dello stesso, resa dal soggetto beneficiario). 9. Per i soggetti che hanno stipulato la convenzione o accordo di programma di cui al comma 1 del presente articolo, il pagamento delle spese sostenute per le quali spetta il finanziamento assegnato deve essere richiesto entro e non oltre novanta giorni dalla data dell'avvenuto pagamento. Il mancato rispetto di tale termine di presentazione da parte del soggetto beneficiario del finanziamento comporta l'inammissibilita' di tali spese, determinando di conseguenza una corrispondente riduzione del finanziamento.