Art. 11 
 
           La assegnazione ed erogazione del finanziamento 
 
  1. La stipulazione della convenzione o  accordo  di  programma  per
l'attuazione delle proposte ammesse definitivamente al  finanziamento
avverra' entro sessanta giorni dall'approvazione dell'elenco  di  cui
all'art. 10, comma 3, del presente decreto. La  mancata  stipula  nei
termini della convenzione e' causa di esclusione  dal  finanziamento,
salvo che avvenga per ragioni non dipendenti dal beneficiario. 
  2. I dettagli inerenti le modalita' del finanziamento e le relative
tempistiche di avvio e termine degli  interventi  finanziati  saranno
specificati nella convenzione  o  accordo  di  programma  di  cui  al
precedente comma. 
  3. Con la sottoscrizione della convenzione o accordo di  programma,
sui soggetti ammessi al finanziamento gravano i seguenti obblighi: 
    a. completamento dell'opera, pena la revoca del finanziamento; 
    b. tempestiva messa in funzione dello spazio e/o della  struttura
entro sessanta giorni dall'emissione del certificato  di  ultimazione
dei lavori. 
  4. Ogni spesa necessaria e conseguente per  la  stipulazione  della
convenzione o accordo di programma ove prevista, la  registrazione  e
l'attuazione  delle  condizioni  ivi  specificate  e'  a  carico  del
soggetto beneficiario del finanziamento. 
  5. Il finanziamento assegnato e' rideterminato tenendo conto  delle
eventuali economie conseguite in sede di gara. Non sono  finanziabili
perizie suppletive in aumento rispetto all'importo di aggiudicazione,
fermo restando quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 5. 
  6. Gli oneri  derivanti  da  eventuali  contenziosi  relativi  alla
realizzazione dell'intervento  sono  a  totale  carico  dei  soggetti
beneficiari del finanziamento. 
  7. Nel caso  di  aggiudicazione  della  proposta  presentata  dalla
regione, le risorse sono attribuite alla stessa che ne dispone con le
medesime modalita' stabilite dal decreto per le erogazioni tra  Stato
e comuni. 
  8. Il finanziamento assegnato e' erogato con le seguenti modalita': 
    fino al 5% di anticipo  del  finanziamento  complessivo  all'atto
dell'ammissione  al  programma  (all'esito  della  fase  I)  per   la
progettazione definitiva ovvero esecutiva di cui all'art. 9, comma 3,
in relazione alle risorse stanziate per le annualita' 2020-2021; 
    fino al 15% all'esito della fase 2,  in  relazione  alle  risorse
stanziate per le annualita' 2022-2023; 
    fino al 10% per ciascuna delle annualita' dal 2024  al  2029,  in
relazione alle risorse stanziate, a rendicontazione  dello  stato  di
avanzamento dell'intervento, come meglio definito dalla Convenzione o
Accordo di programma stipulato (fino al 60% del finanziamento); 
    saldo del finanziamento, di cui alle  risorse  stanziate  per  il
complesso delle annualita' dal 2030 al  2033  (sara'  erogato  previa
dimostrazione della  piena  operativita'  dell'intervento  finanziato
ovvero, comunque, in presenza di attestazione  di  fruibilita'  dello
stesso, resa dal soggetto beneficiario). 
  9. Per i soggetti che hanno stipulato la convenzione o  accordo  di
programma di cui al comma 1 del presente articolo, il pagamento delle
spese sostenute per le quali spetta il finanziamento  assegnato  deve
essere  richiesto  entro  e  non  oltre  novanta  giorni  dalla  data
dell'avvenuto pagamento. Il  mancato  rispetto  di  tale  termine  di
presentazione da parte del soggetto  beneficiario  del  finanziamento
comporta  l'inammissibilita'   di   tali   spese,   determinando   di
conseguenza una corrispondente riduzione del finanziamento.