Art. 12 
 
             Monitoraggio dell'attuazione del Programma 
 
  1. Le attivita'  di  monitoraggio  degli  interventi  inseriti  nel
Programma verranno svolte ai sensi del  decreto  legislativo  del  29
dicembre 2011, n. 229. 
  2. La Direzione generale dell'edilizia  statale  e  gli  interventi
speciali del MIT, competente per l'attuazione del Programma, entro il
31  gennaio  di  ogni  anno,  predispone  una  relazione  annuale  al
Parlamento, sullo stato  di  avanzamento  delle  proposte  ammesse  a
finanziamento. 
  3. Le modalita' e i tempi delle  attivita'  periodiche  di  scambio
delle esperienze tra le differenti  amministrazioni  locali,  di  cui
all'art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2019,  n.  160,  e  di
divulgazione dei risultati conseguiti, sono definiti  con  successivo
decreto  ministeriale  da  adottarsi  entro  sessanta  giorni   dalla
pubblicazione del presente provvedimento; 
  4. Per le attivita' di cui al  comma  precedente,  nonche'  per  le
attivita' di assistenza tecnica e di supporto  all'Alta  commissione,
sono accantonate a valere sulle risorse del Programma di cui all'art.
5, le  risorse  pari  allo  0,5%  di  ciascuna  proposta  ammessa  al
finanziamento. Per lo svolgimento  di  tale  attivita'  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  si  avvarra'  anche   della
Struttura tecnica di missione di cui  all'art.  214  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, e successive modifiche e integrazioni.