Art. 12 Monitoraggio dell'attuazione del Programma 1. Le attivita' di monitoraggio degli interventi inseriti nel Programma verranno svolte ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229. 2. La Direzione generale dell'edilizia statale e gli interventi speciali del MIT, competente per l'attuazione del Programma, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone una relazione annuale al Parlamento, sullo stato di avanzamento delle proposte ammesse a finanziamento. 3. Le modalita' e i tempi delle attivita' periodiche di scambio delle esperienze tra le differenti amministrazioni locali, di cui all'art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, e di divulgazione dei risultati conseguiti, sono definiti con successivo decreto ministeriale da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento; 4. Per le attivita' di cui al comma precedente, nonche' per le attivita' di assistenza tecnica e di supporto all'Alta commissione, sono accantonate a valere sulle risorse del Programma di cui all'art. 5, le risorse pari allo 0,5% di ciascuna proposta ammessa al finanziamento. Per lo svolgimento di tale attivita' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvarra' anche della Struttura tecnica di missione di cui all'art. 214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni.