Art. 13 Riassegnazioni a seguito di rinunce, revoche ed economie 1. La revoca del finanziamento, disposta con decreto direttoriale, e' effettuata nei seguenti casi: a) mancata trasmissione della documentazione necessaria ai fini della valutazione da parte dell'Alta commissione ministeriale per la fase II di cui al presente decreto; b) mancato rispetto delle modalita' e dei termini perentori di cui al presente decreto, tranne nei casi di carattere eccezionale, adeguatamente documentati, non dipendenti dalla volonta' e responsabilita' del soggetto proponente, valutati insindacabilmente dall'Alta commissione. 2. In caso di rinunce, revoche ed economie, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativamente alle risorse ancora nella sua disponibilita', procede all'attribuzione sulla base dell'elenco degli interventi ammessi al finanziamento con riserva. 3. L'elenco di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto, resta valido per cinque anni. 4. Nelle ipotesi di revoca di cui al comma 1, ovvero di rinunce, le risorse ricevute sono versate dagli enti beneficiari su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. 5. Le verifiche sull'efficienza della spesa sono effettuate entro sei anni da ciascun impegno contabile, al fine di evitare ogni possibile caduta in perenzione delle risorse.