Art. 13 
 
                      Riassegnazioni a seguito 
                   di rinunce, revoche ed economie 
 
  1. La revoca del finanziamento, disposta con decreto  direttoriale,
e' effettuata nei seguenti casi: 
    a) mancata trasmissione della documentazione necessaria  ai  fini
della valutazione da parte dell'Alta commissione ministeriale per  la
fase II di cui al presente decreto; 
    b) mancato rispetto delle modalita' e dei  termini  perentori  di
cui al presente decreto, tranne nei casi  di  carattere  eccezionale,
adeguatamente  documentati,   non   dipendenti   dalla   volonta'   e
responsabilita' del soggetto proponente,  valutati  insindacabilmente
dall'Alta commissione. 
  2. In caso di rinunce, revoche  ed  economie,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti,  relativamente  alle  risorse  ancora
nella  sua  disponibilita',  procede  all'attribuzione   sulla   base
dell'elenco degli interventi ammessi al finanziamento con riserva. 
  3. L'elenco di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto, resta
valido per cinque anni. 
  4. Nelle ipotesi di revoca di cui al comma 1, ovvero di rinunce, le
risorse ricevute sono versate  dagli  enti  beneficiari  su  apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. 
  5. Le verifiche sull'efficienza della spesa sono  effettuate  entro
sei anni da ciascun  impegno  contabile,  al  fine  di  evitare  ogni
possibile caduta in perenzione delle risorse.