Art. 14 Progetti Pilota ad alto rendimento 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal presente Programma, sono ammesse a finanziamento Proposte definite «Pilota», ad alto impatto strategico sul territorio nazionale, da cofinanziarsi anche con eventuali ulteriori risorse, ivi comprese quelle di cui al Recovery Fund, come da eventuali indicazioni europee e nazionali, in quanto orientati all'attuazione del Green Deal e della Digital Agenda. 2. Il soggetto proponente dovra' presentare entro e non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, secondo le medesime modalita' indicate dall'art. 7, una proposta complessiva finale, di cui alla fase 2 dell'art. 6 del presente decreto, nonche' la documentazione prevista dall'art. 10, comma 1. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio la documentazione indicata nel presente comma dovra' contenere l'indicazione del CUP relativo ad ogni singolo intervento. 3. L'Alta commissione, a seguito di istruttoria ed entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della proposta, di cui al precedente comma, esprime il nulla osta al finanziamento, con eventuali prescrizioni. 4. La graduatoria delle proposte «Pilota» ammesse sara' stilata tenendo conto dei criteri di valutazione nonche' degli indicatori di cui all'art. 8 del presente decreto. Inoltre terra' conto dei limiti previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 5 del decreto. Alla luce di eventuali indicazioni europee sull'utilizzo delle risorse di cui al Recovery Fund, gli indicatori potranno essere integrati e modificati con le medesime modalita' del presente decreto. 5. Le proposte di cui al precedente articolo possono essere cofinanziate fino a 100.000.000,00 di euro ciascuna, per le annualita' dal 2021 al 2027, nei limiti degli stanziamenti. 6. Per i soggetti beneficiari inseriti nella graduatoria delle proposte «Pilota», il finanziamento assegnato e' erogato con le seguenti modalita': fino al 20% del finanziamento complessivo all'atto dell'ammissione al Programma, in relazione alle risorse stanziate per le annualita' 2020-2021; fino al 10% per ciascuna delle annualita' dal 2022 al 2027, in relazione alle risorse stanziate, a rendicontazione dello stato di avanzamento dell'intervento, come meglio definito dalla Convenzione o Accordo di programma stipulato (fino al 60% del finanziamento); saldo del finanziamento, di cui alle risorse stanziate per il complesso delle annualita' successive (sara' erogato previa dimostrazione della piena funzionalita' e fruizione dell'intervento da parte degli utenti). 7. Il monitoraggio e la rendicontazione finanziaria e amministrativa di tutti i progetti che beneficiano dei Fondi europei dovranno avvenire secondo le norme e i principi stabiliti dalla normativa comunitaria. Roma, 16 settembre 2020 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo Franceschini Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 3405 __________ Avvertenze: Il decreto, comprensivo dell'allegato «Modello informatizzato PINQuA», e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla pagina dedicata al programma.