Art. 3 
 
                Soggetti eleggibili al finanziamento 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 438,  lettera  a),  della  legge  30
dicembre 2019, n. 160, possono presentare richieste di  finanziamento
i seguenti soggetti: 
    a. regioni, anche  come  soggetti  aggregatori  di  strategie  di
intervento coordinate con i comuni; 
    b. citta' metropolitane; 
    c. i comuni sede di citta' metropolitane 
    d. comuni capoluoghi di provincia; 
    e. Citta' di Aosta; 
    f. comuni con piu' di 60.000 abitanti. 
  Tra i beneficiari  del  Programma  non  sono  comprese  la  Regione
Trentino Alto Adige e/o le Province autonome di Trento e Bolzano e  i
relativi comuni, ai sensi dell'art. 2, comma 109 della legge  n.  191
del 2009. 
  2. Le regioni possono presentare fino a tre proposte per uno o piu'
specifici ambiti del proprio territorio regionale. 
  3. Le citta' metropolitane possono presentare fino a  tre  proposte
che,  ancorche'  rappresentative  di   una   strategia   complessiva,
individuano in maniera specifica gli interventi e le misure ricadenti
nel  territorio  della  citta'  capoluogo  e/o  i  comuni  contermini
ricompresi nel perimetro metropolitano. 
  4. La citta' di Aosta e i  comuni  con  piu'  di  60.000  abitanti,
ancorche' ricomprese nelle  aree  metropolitane,  possono  presentare
fino a tre proposte per il proprio territorio comunale. 
  5. Il numero totale complessivo di  proposte  che  puo'  presentare
ciascun soggetto proponente e' massimo tre. 
  6. Ai fini della predisposizione della proposta, gli enti di cui al
precedente comma 1 favoriscono la piu' ampia partecipazione da  parte
di soggetti pubblici e privati, nonche' delle comunita'  attive,  con
particolare riferimento a quelle operanti sul territorio  interessato
dalla proposta. 
  7. Gli enti promuovono gli interventi e le misure in  coerenza  con
gli strumenti di  pianificazione  e  di  programmazione  territoriale
regionale  e  comunitaria  e  ne  assicurano  l'integrazione  con  le
politiche settoriali assunte dagli altri enti pubblici competenti per
territorio. Ferma restando l'applicazione del  presente  decreto,  la
regione puo' elaborare preliminarmente indirizzi per  la  definizione
dei programmi.