Art. 3 Soggetti eleggibili al finanziamento 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 438, lettera a), della legge 30 dicembre 2019, n. 160, possono presentare richieste di finanziamento i seguenti soggetti: a. regioni, anche come soggetti aggregatori di strategie di intervento coordinate con i comuni; b. citta' metropolitane; c. i comuni sede di citta' metropolitane d. comuni capoluoghi di provincia; e. Citta' di Aosta; f. comuni con piu' di 60.000 abitanti. Tra i beneficiari del Programma non sono comprese la Regione Trentino Alto Adige e/o le Province autonome di Trento e Bolzano e i relativi comuni, ai sensi dell'art. 2, comma 109 della legge n. 191 del 2009. 2. Le regioni possono presentare fino a tre proposte per uno o piu' specifici ambiti del proprio territorio regionale. 3. Le citta' metropolitane possono presentare fino a tre proposte che, ancorche' rappresentative di una strategia complessiva, individuano in maniera specifica gli interventi e le misure ricadenti nel territorio della citta' capoluogo e/o i comuni contermini ricompresi nel perimetro metropolitano. 4. La citta' di Aosta e i comuni con piu' di 60.000 abitanti, ancorche' ricomprese nelle aree metropolitane, possono presentare fino a tre proposte per il proprio territorio comunale. 5. Il numero totale complessivo di proposte che puo' presentare ciascun soggetto proponente e' massimo tre. 6. Ai fini della predisposizione della proposta, gli enti di cui al precedente comma 1 favoriscono la piu' ampia partecipazione da parte di soggetti pubblici e privati, nonche' delle comunita' attive, con particolare riferimento a quelle operanti sul territorio interessato dalla proposta. 7. Gli enti promuovono gli interventi e le misure in coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale regionale e comunitaria e ne assicurano l'integrazione con le politiche settoriali assunte dagli altri enti pubblici competenti per territorio. Ferma restando l'applicazione del presente decreto, la regione puo' elaborare preliminarmente indirizzi per la definizione dei programmi.