Art. 4 Ambito di riferimento, oggetto e contenuto delle proposte 1. Ai fini della presentazione delle richieste i soggetti proponenti individuano l'ambito di intervento oggetto della proposta, con particolare riferimento alle aree periferiche e a quelle che, ancorche' non periferiche, sono espressione di situazioni di disagio abitativo e socioeconomico e non dotate di un adeguato equipaggiamento urbano-locale. Gli interventi possono essere realizzati anche tramite un soggetto attuatore. 2. Le proposte sono realizzate attraverso un insieme di interventi e misure, tra loro coerenti e funzionalmente connessi, in grado di perseguire le finalita' e di prefigurare i risultati attesi. Individuano altresi' gli obiettivi prioritari della strategia, le modalita' principali per il loro raggiungimento anche in termini organizzativi, gestionali e temporali. 3. Le proposte indicano le finalita' perseguite e la strategia messa a punto, in coerenza con le caratteristiche degli ambiti prescelti sulla base dell'analisi dei bisogni e delle caratteristiche dei contesti. La strategia individuata e' attuata da un insieme organico di interventi e misure, tra loro coerenti e funzionalmente connessi in grado di dare risposte durature, anche attraverso l'adozione di strumenti e modelli innovativi volti a ricercare le migliori soluzioni, sotto i vari aspetti che caratterizzano i processi di rigenerazione, e a facilitare i percorsi di condivisione e partecipazione. Le proposte indicano altresi' gli interventi e le misure per i quali e' richiesto lo specifico contributo a valere sulle risorse di cui al successivo art. 5. 4. Le proposte dovranno avere carattere di significativita' e connotarsi per la presenza di soluzioni ecosostenibili, di elementi di infrastrutture verdi, di Nature Based Solutions, di de-impermeabilizzazione e potenziamento ecosistemico delle aree, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti; prevedere soluzioni di bioarchitettura atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici per la sicurezza sismica, appositi spazi per la gestione della raccolta dei rifiuti, il riciclo dell'acqua. 5. Sono ammessi in particolare a finanziamento: a) interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d) e f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; gli interventi di cui alla lettera e) possono essere ammessi a finanziamento solo in maniera residuale e per specifiche operazioni di densificazione; b) interventi di auto-recupero; c) interventi coerenti con quelli di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 127; d) interventi di rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici non utilizzati, dismessi e degradati, anche destinati a usi temporanei; e) interventi e misure per incrementare l'accessibilita' materiale, immateriale e la sicurezza, sia degli edifici che degli spazi, le dotazioni territoriale e i servizi di prossimita'; f) interventi di riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica, nonche' di riqualificazione e incremento di alloggi di edilizia residenziale sociale, compresi la realizzazione e l'acquisto di alloggi da utilizzare a rotazione per le assegnazioni temporanee. g) interventi su immobili che sono gia' stati in passato oggetto di finanziamento pubblico purche' si tratti di interventi a completamento degli stessi ovvero su altre parti, purche' connesse fisicamente e funzionalmente alla strategia/proposta presentata. 6. I soggetti proponenti garantiscono la coerenza delle proposte, per la parte riguardante le misure di edilizia residenziale sociale, con la normativa e lepolicy di settore della propria regione e interloquiscono/comunicano, alla medesima, la volonta' di partecipazione al Programma, anche ai fini di un eventuale cofinanziamento della proposta.