Art. 5 Le risorse disponibili e le spese ammissibili al finanziamento 1. La dotazione complessiva per l'attuazione del Programma e' costituita da: 853,81 milioni di euro stanziati dall'art. 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2019, n. 160 per il Programma di cui al presente decreto, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033; eventuali residui di stanziamento per l'annualita' 2019 relativi al «Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari», di cui all'art. 1, comma 95, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145; eventuali ulteriori risorse, anche di fonte comunitaria. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, viene assicurato il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna regione di appartenenza del soggetto proponente. 3. Il 34% delle risorse complessive sara' prioritariamente destinato a interventi collocati nelle regioni del Mezzogiorno. 4. Il contributo massimo riconoscibile per ogni proposta ammessa a finanziamento e' di euro 15.000.000, con risorse a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 6. Sono ammesse a finanziamento le spese tecniche di progettazione, di verifica, validazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo, relative alla realizzazione dell'intervento oggetto della proposta e previste nel quadro economico; 7. Sono ammesse al finanziamento le spese per gli imprevisti solo se inserite nel quadro economico. Tali spese non possono eccedere il 10% del costo totale dei lavori e forniture di cui e' richiesto il finanziamento e sono utilizzabili, entro il suddetto limite, in caso di varianti approvate con perizia suppletiva in aumento. 8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 5, lettera g), sono ammesse al finanziamento le spese previste nella richiesta presentata solo per interventi il cui inizio dei lavori e' successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Sono esclusi dal finanziamento, quindi, gli interventi in corso di esecuzione e/o gia' terminati e/o gia' finanziati alla data di pubblicazione del presente decreto. 9. Sono esclusi gli oneri di urbanizzazione, nonche' gli oneri di gestione.