Art. 5 
 
                  Le risorse disponibili e le spese 
                    ammissibili al finanziamento 
 
  1. La dotazione  complessiva  per  l'attuazione  del  Programma  e'
costituita da: 
  853,81 milioni di euro stanziati  dall'art.  1,  comma  443,  della
legge 30 dicembre 2019, n. 160 per il Programma di  cui  al  presente
decreto, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020,  27,25
milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni  di  euro  per  l'anno
2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42  milioni  di  euro
per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni
di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36
milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni  di  euro  per  l'anno
2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2031 e 2032  e  51,28  milioni  di  euro  per
l'anno 2033; 
  eventuali residui di stanziamento per l'annualita' 2019 relativi al
«Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili  e  alloggi
di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei  comuni  e  degli
istituti autonomi per le case popolari», di cui all'art. 1, comma 95,
della legge del 30 dicembre 2018, n. 145; 
  eventuali ulteriori risorse, anche di fonte comunitaria. 
  2. Ai sensi dell'art. 1, comma 438, della legge 30  dicembre  2019,
n. 160, viene assicurato il finanziamento di almeno una proposta  per
ciascuna regione di appartenenza del soggetto proponente. 
  3.  Il  34%  delle  risorse  complessive   sara'   prioritariamente
destinato a interventi collocati nelle regioni del Mezzogiorno. 
  4. Il contributo massimo riconoscibile per ogni proposta ammessa  a
finanziamento e' di euro  15.000.000,  con  risorse  a  valere  sullo
stanziamento di cui all'art. 1, comma 443, della  legge  27  dicembre
2019, n. 160. 
  6. Sono ammesse a finanziamento le spese tecniche di progettazione,
di verifica, validazione, direzione dei lavori,  coordinamento  della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo,  relative
alla realizzazione dell'intervento oggetto della proposta e  previste
nel quadro economico; 
  7. Sono ammesse al finanziamento le spese per gli  imprevisti  solo
se inserite nel quadro economico. Tali spese non possono eccedere  il
10% del costo totale dei lavori e forniture di cui  e'  richiesto  il
finanziamento e sono utilizzabili, entro il suddetto limite, in  caso
di varianti approvate con perizia suppletiva in aumento. 
  8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 5, lettera g),
sono ammesse al  finanziamento  le  spese  previste  nella  richiesta
presentata solo per interventi il cui inizio dei lavori e' successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto.
Sono esclusi dal finanziamento, quindi, gli interventi  in  corso  di
esecuzione e/o gia'  terminati  e/o  gia'  finanziati  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto. 
  9. Sono esclusi gli oneri di urbanizzazione, nonche' gli  oneri  di
gestione.