Art. 6 
 
                   La presentazione delle proposte 
 
  1. Ciascuno dei soggetti proponenti presenta l'istanza  di  accesso
al programma secondo le seguenti modalita': 
    a) fase 1: trasmissione di una Proposta  complessiva  preliminare
indicante la strategia nel suo complesso e  l'insieme  di  interventi
atti  a  raggiungere   le   finalita'   prescritte   e   recante   la
documentazione di cui all'art. 7, comma 5, del presente decreto. 
    b)  fase  2:  trasmissione  della  Proposta  complessiva  finale,
indicante  lo  stato  di  avanzamento  della  stessa  e  recante   la
documentazione di cui all'art. 10, comma 1, del presente decreto. 
  2.   Le   proposte   dovranno   essere   approvate   dalla   Giunta
dell'ente/enti proponente/proponenti, ove non previsto  diversamente,
in relazione al livello di programmazione decisionale.