Art. 6 La presentazione delle proposte 1. Ciascuno dei soggetti proponenti presenta l'istanza di accesso al programma secondo le seguenti modalita': a) fase 1: trasmissione di una Proposta complessiva preliminare indicante la strategia nel suo complesso e l'insieme di interventi atti a raggiungere le finalita' prescritte e recante la documentazione di cui all'art. 7, comma 5, del presente decreto. b) fase 2: trasmissione della Proposta complessiva finale, indicante lo stato di avanzamento della stessa e recante la documentazione di cui all'art. 10, comma 1, del presente decreto. 2. Le proposte dovranno essere approvate dalla Giunta dell'ente/enti proponente/proponenti, ove non previsto diversamente, in relazione al livello di programmazione decisionale.