Art. 7 La presentazione delle proposte - fase 1 1. La proposta e' presentata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente o dal suo delegato e con la stessa e' comunicato il nominativo del RUP dell'intervento. 2. Tutta la documentazione allegata alla proposta e' firmata digitalmente dal RUP. 3. Le proposte di finanziamento di cui alla fase 1, complete della documentazione indicata nel presente articolo e contenenti l'indicazione del CUP relativo ad ogni singolo intervento, devono essere trasmesse, a pena di esclusione, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, secondo le modalita' indicate dal presente articolo. 4. Le richieste di finanziamento degli interventi sono formulate mediante compilazione di apposito modello informatizzato (allegato al presente decreto). 5. La documentazione necessaria ai fini della valutazione da parte dell'Alta commissione, da presentarsi, a pena di esclusione, secondo le modalita' e termini di cui al presente articolo, e' la seguente: a. relazione tecnico-illustrativa della Proposta complessiva; b. planimetria generale ed elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; c. quadro economico e cronoprogramma finanziario.