Art. 7 
 
              La presentazione delle proposte - fase 1 
 
  1. La proposta e' presentata  e  firmata  digitalmente  dal  legale
rappresentante del soggetto proponente o dal suo delegato  e  con  la
stessa e' comunicato il nominativo del RUP dell'intervento. 
  2. Tutta  la  documentazione  allegata  alla  proposta  e'  firmata
digitalmente dal RUP. 
  3. Le proposte di finanziamento di cui alla fase 1, complete  della
documentazione  indicata   nel   presente   articolo   e   contenenti
l'indicazione del CUP relativo ad  ogni  singolo  intervento,  devono
essere trasmesse, a pena di esclusione, entro e non oltre  centoventi
giorni dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
presente  decreto,  secondo  le  modalita'  indicate   dal   presente
articolo. 
  4. Le richieste di finanziamento degli  interventi  sono  formulate
mediante compilazione di apposito modello informatizzato (allegato al
presente decreto). 
  5. La documentazione necessaria ai fini della valutazione da  parte
dell'Alta commissione, da presentarsi, a pena di esclusione,  secondo
le modalita' e termini di cui al presente articolo, e' la seguente: 
    a. relazione tecnico-illustrativa della Proposta complessiva; 
    b. planimetria generale ed elaborati grafici per l'individuazione
delle  caratteristiche   dimensionali,   volumetriche,   tipologiche,
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; 
    c. quadro economico e cronoprogramma finanziario.