Art. 8 
 
              Criteri per la valutazione delle proposte 
                   da parte dell'Alta commissione 
 
  1. Le proposte presentate nella fase  1  sono  esaminate  dall'Alta
commissione nominata con decreto del  Ministro  di  cui  all'art.  1,
comma 439, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  nel  rispetto  dei
seguenti criteri: 
    A. qualita' della proposta e coerenza con  le  finalita'  di  cui
all'art. 1, comma  437,  della  legge  160  del  2019,  capacita'  di
sviluppare  risposte  alle  esigenze/bisogni  espressi,  presenza  di
aspetti  innovativi  e  di  green  economy,  rispondenza  ai  Criteri
ambientali minimi (CAM),  nonche'  la  capacita'  di  coordinare  e/o
aggregare soggetti in forma  associata  in  chiave  di  legalita'  di
realta' auto-consolidate.  La  valutazione  verra'  effettuata  anche
sulla rispondenza agli indicatori di impatto ambientale definiti  nel
modello informatizzato. Fino a 15 punti; 
    B.  entita'  degli  interventi  relativamente  agli  immobili  di
edilizia residenziale pubblica, con preferenza per le aree a maggiore
tensione abitativa, e livello di integrazione sia  con  il  contesto,
con particolare riferimento alla attuazione di  specifiche  politiche
regionali, sia  con  interventi  relativi  ad  immobili  di  edilizia
residenziale  sociale  (sistema   unitario   integrato   di   servizi
abitativi) anche in chiave di mixite' sociale e  di  diversificazione
dell'offerta abitativa e dei relativi servizi. La valutazione  verra'
effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto sociale
definiti nel modello informatizzato. Fino a 25 punti, di cui  fino  a
10  punti  per  la  proposta  che  contempla  azioni  coordinate  sul
territorio  per  specifiche  politiche  regionali  attuate   con   la
collaborazione di altri enti e soggetti istituzionali; 
    C. recupero e valorizzazione dei  beni  culturali,  ambientali  e
paesaggistici   ovvero   recupero   e    riuso    di    testimonianze
architettoniche significative, anche se non  direttamente  vincolate,
purche'  connessi  e  funzionali  alla  proposta  di   programma   di
rigenerazione  presentata;  contiguita'  e/o  vicinanza  con   centri
storici o con parti di  citta'  identitarie.  La  valutazione  verra'
effettuata  anche  sulla  rispondenza  agli  indicatori  di   impatto
culturale definiti nel modello informatizzato. Fino a 10 punti; 
    D. risultato del «bilancio  zero»  del  consumo  di  nuovo  suolo
mediante interventi di  recupero  e  riqualificazione  di  aree  gia'
urbanizzate  ovvero,  qualora  non  edificate,  comprese  in  tessuti
urbanistici    fortemente    consolidati,    tenuto    conto    della
significativita' degli interventi  stessi  in  termini  di  messa  in
sicurezza  sismica  e  riqualificazione  energetica   degli   edifici
esistenti,  anche  mediante  la  demolizione  e  ricostruzione  degli
stessi. La valutazione verra' effettuata anche sulla rispondenza agli
indicatori  di  impatto  urbano-territoriale  definiti  nel   modello
informatizzato. Fino a 15 punti; 
    E. attivazione di risorse finanziarie pubbliche e private, tenuto
anche conto della eventuale messa a disposizione di aree o  immobili.
La  valutazione  verra'  effettuata  anche  sulla  rispondenza   agli
indicatori di  impatto  economico-finanziario  definiti  nel  modello
informatizzato. Fino a 15 punti; 
    F. coinvolgimento di operatori privati, anche del terzo  settore,
con particolare coinvolgimento e partecipazione diretta  di  soggetti
interessati anche in forma associativa  in  particolare  se  operanti
nell'area di intervento. La valutazione verra' effettuata anche sulla
rispondenza agli indicatori di impatto economico-finanziario definiti
nel modello informatizzato. Fino a 10 punti; 
    G.  applicazione,  per  la  redazione   della   proposta,   della
metodologia BIM,  nonche'  di  misure  e  di  modelli  innovativi  di
gestione, di sostegno e di inclusione sociale, di welfare urbano e di
attivazione  di  processi   partecipativi   La   valutazione   verra'
effettuata  anche  sulla  rispondenza  agli  indicatori  di   impatto
tecnologico definiti nel modello informatizzato. Fino a 10 punti. 
  2. Ai sensi dell'art. 1, comma 441, della legge 27  dicembre  2019,
n. 160, l'Alta commissione, a seguito di istruttoria ed entro novanta
giorni dalla ricezione completa della documentazione di cui  all'art.
7, formula l'elenco delle proposte ammissibili  a  finanziamento  con
eventuali prescrizioni. 
  3. Per lo svolgimento della propria attivita',  l'Alta  commissione
si avvale del supporto tecnico delle strutture  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' del Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici e della struttura tecnica di missione di cui all'art.
214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni. 
  4. A parita' di punteggio delle  proposte  progettuali  presentate,
sara'  valutata  prioritaria  la  proposta   che   contempla   azioni
coordinate sul territorio per specifiche politiche regionali  attuate
con la collaborazione di altri enti e soggetti istituzionali.