Art. 8 Criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta commissione 1. Le proposte presentate nella fase 1 sono esaminate dall'Alta commissione nominata con decreto del Ministro di cui all'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto dei seguenti criteri: A. qualita' della proposta e coerenza con le finalita' di cui all'art. 1, comma 437, della legge 160 del 2019, capacita' di sviluppare risposte alle esigenze/bisogni espressi, presenza di aspetti innovativi e di green economy, rispondenza ai Criteri ambientali minimi (CAM), nonche' la capacita' di coordinare e/o aggregare soggetti in forma associata in chiave di legalita' di realta' auto-consolidate. La valutazione verra' effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto ambientale definiti nel modello informatizzato. Fino a 15 punti; B. entita' degli interventi relativamente agli immobili di edilizia residenziale pubblica, con preferenza per le aree a maggiore tensione abitativa, e livello di integrazione sia con il contesto, con particolare riferimento alla attuazione di specifiche politiche regionali, sia con interventi relativi ad immobili di edilizia residenziale sociale (sistema unitario integrato di servizi abitativi) anche in chiave di mixite' sociale e di diversificazione dell'offerta abitativa e dei relativi servizi. La valutazione verra' effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto sociale definiti nel modello informatizzato. Fino a 25 punti, di cui fino a 10 punti per la proposta che contempla azioni coordinate sul territorio per specifiche politiche regionali attuate con la collaborazione di altri enti e soggetti istituzionali; C. recupero e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici ovvero recupero e riuso di testimonianze architettoniche significative, anche se non direttamente vincolate, purche' connessi e funzionali alla proposta di programma di rigenerazione presentata; contiguita' e/o vicinanza con centri storici o con parti di citta' identitarie. La valutazione verra' effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto culturale definiti nel modello informatizzato. Fino a 10 punti; D. risultato del «bilancio zero» del consumo di nuovo suolo mediante interventi di recupero e riqualificazione di aree gia' urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente consolidati, tenuto conto della significativita' degli interventi stessi in termini di messa in sicurezza sismica e riqualificazione energetica degli edifici esistenti, anche mediante la demolizione e ricostruzione degli stessi. La valutazione verra' effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto urbano-territoriale definiti nel modello informatizzato. Fino a 15 punti; E. attivazione di risorse finanziarie pubbliche e private, tenuto anche conto della eventuale messa a disposizione di aree o immobili. La valutazione verra' effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto economico-finanziario definiti nel modello informatizzato. Fino a 15 punti; F. coinvolgimento di operatori privati, anche del terzo settore, con particolare coinvolgimento e partecipazione diretta di soggetti interessati anche in forma associativa in particolare se operanti nell'area di intervento. La valutazione verra' effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto economico-finanziario definiti nel modello informatizzato. Fino a 10 punti; G. applicazione, per la redazione della proposta, della metodologia BIM, nonche' di misure e di modelli innovativi di gestione, di sostegno e di inclusione sociale, di welfare urbano e di attivazione di processi partecipativi La valutazione verra' effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto tecnologico definiti nel modello informatizzato. Fino a 10 punti. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 441, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'Alta commissione, a seguito di istruttoria ed entro novanta giorni dalla ricezione completa della documentazione di cui all'art. 7, formula l'elenco delle proposte ammissibili a finanziamento con eventuali prescrizioni. 3. Per lo svolgimento della propria attivita', l'Alta commissione si avvale del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della struttura tecnica di missione di cui all'art. 214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni. 4. A parita' di punteggio delle proposte progettuali presentate, sara' valutata prioritaria la proposta che contempla azioni coordinate sul territorio per specifiche politiche regionali attuate con la collaborazione di altri enti e soggetti istituzionali.