Art. 9 
 
                    L'approvazione del programma 
 
  1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
entro sessanta giorni dal termine dei lavori dell'Alta commissione e'
approvato il Programma con la individuazione delle proposte ammesse a
finanziamento, fino al completo assorbimento delle risorse di cui  al
precedente art. 5, ferma restando  la  riserva  dei  fondi  necessari
all'espletamento dell'attivita' di cui al successivo art. 12, nonche'
degli interventi ammessi con riserva. Con stesso decreto e' approvato
lo schema di convenzione o accordo di programma tipo da stipulare con
gli enti beneficiari. 
  2. Il decreto di cui al comma precedente,  sulla  base  dell'elenco
predisposto dall'Alta commissione, assicura  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 438, lettera b), della legge  30  dicembre  2019,  n.  160,  il
finanziamento di  almeno  una  proposta  per  regione,  nel  rispetto
dell'applicazione dell'art. 7-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  29
dicembre 2016, n.  243,  come  modificato  dall'art.  1,  comma  310,
lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e garantisce che  il
34% delle risorse complessive siano destinate a interventi  collocati
nelle regioni del Mezzogiorno. 
  3.  Con  lo  stesso  decreto,  a  tutti  gli  interventi   inseriti
nell'elenco e' concessa l'assegnazione di  un  finanziamento  per  la
progettazione definitiva ovvero  esecutiva,  assegnato  nella  misura
richiesta e comunque nel limite massimo  del  5%  rispetto  al  costo
totale dei lavori e forniture di cui e' richiesto il finanziamento, e
comunque nei limiti delle risorse stanziate per le annualita' 2020  e
2021.