Art. 9 L'approvazione del programma 1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dal termine dei lavori dell'Alta commissione e' approvato il Programma con la individuazione delle proposte ammesse a finanziamento, fino al completo assorbimento delle risorse di cui al precedente art. 5, ferma restando la riserva dei fondi necessari all'espletamento dell'attivita' di cui al successivo art. 12, nonche' degli interventi ammessi con riserva. Con stesso decreto e' approvato lo schema di convenzione o accordo di programma tipo da stipulare con gli enti beneficiari. 2. Il decreto di cui al comma precedente, sulla base dell'elenco predisposto dall'Alta commissione, assicura ai sensi dell'art. 1, comma 438, lettera b), della legge 30 dicembre 2019, n. 160, il finanziamento di almeno una proposta per regione, nel rispetto dell'applicazione dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come modificato dall'art. 1, comma 310, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e garantisce che il 34% delle risorse complessive siano destinate a interventi collocati nelle regioni del Mezzogiorno. 3. Con lo stesso decreto, a tutti gli interventi inseriti nell'elenco e' concessa l'assegnazione di un finanziamento per la progettazione definitiva ovvero esecutiva, assegnato nella misura richiesta e comunque nel limite massimo del 5% rispetto al costo totale dei lavori e forniture di cui e' richiesto il finanziamento, e comunque nei limiti delle risorse stanziate per le annualita' 2020 e 2021.