Art. 3 
 
              Tariffa incentivante e periodo di diritto 
 
  1. Fermo restando quanto previsto al comma 2,  l'energia  elettrica
prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte
delle configurazioni di autoconsumo collettivo  ovvero  di  comunita'
energetiche rinnovabili e che risulti condivisa ha  diritto,  per  un
periodo di 20 anni, ad una tariffa incentivante in forma  di  tariffa
premio pari a: 
    a) 100 €/MWh nel caso in  cui  l'impianto  di  produzione  faccia
parte di una configurazione di autoconsumo collettivo; 
    b) 110 €/MWh nel caso in  cui  l'impianto  faccia  parte  di  una
comunita' energetica rinnovabile. 
  2.  L'intera  energia  prodotta  e  immessa  in  rete  resta  nella
disponibilita' del referente della configurazione,  con  facolta'  di
cessione al GSE con le modalita' di cui all'art.  13,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 387/2003, fermo restando l'obbligo di cessione
previsto per l'energia elettrica non autoconsumata o  non  condivisa,
sottesa alla quota di potenza che acceda al Superbonus. 
  3.  Ai  fini  di  quanto  previsto  dall'art.  119,  comma  7,  del
decreto-legge n. 34/2020, il  comma  1  non  si  applica  all'energia
elettrica  condivisa  sottesa  alla  quota  di  potenza  di  impianti
fotovoltaici che ha accesso al Superbonus, per la quale  resta  fermo
il diritto al contributo per l'autoconsumo collettivo previsto  dalla
regolazione di ARERA, nonche' l'obbligo di cessione  gia'  richiamato
al comma 2. 
  4. Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al  comma
1 e' considerato  al  netto  di  eventuali  fermate,  disposte  dalle
competenti autorita', secondo  la  normativa  vigente,  per  problemi
connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore
di  rete,  per  eventi  calamitosi  riconosciuti   dalle   competenti
autorita', per altre cause di forza maggiore riscontrate dal  GSE.  A
tal fine, il GSE  riconosce,  a  fronte  di  motivate  e  documentate
richieste, un'estensione del periodo nominale  di  diritto,  pari  al
periodo complessivo di fermate di cui al presente comma.  Il  periodo
per il quale si ha diritto  ai  meccanismi  incentivanti  e'  inoltre
considerato al netto di eventuali fermate  per  la  realizzazione  di
interventi di potenziamento, anche eseguiti successivamente alla data
ultima per l'accesso alle tariffe incentivanti, di  cui  all'art.  1,
comma  2.  In  tale  ultimo  caso,  si  applica   la   procedura   di
riconoscimento di cui al presente comma e  l'estensione  del  periodo
nominale di diritto non puo' essere comunque superiore a dodici mesi,
fermo  restando  il  diritto   alle   predette   tariffe   solo   sui
potenziamenti entrati in esercizio nei termini temporali di cui  allo
stesso art. 1, comma 2. 
  5. Per ciascun  impianto  facente  parte  della  configurazione  di
autoconsumo collettivo o di  comunita'  di  energia  rinnovabile,  il
diritto alla tariffa  di  cui  al  comma  1  decorre  dalla  data  di
decorrenza del contratto di cui al punto 4.6 della delibera ARERA  n.
318/2020/R/eel del 4 agosto 2020,  se  l'impianto  e'  in  esercizio,
ovvero dalla data di entrata in esercizio commerciale  dell'impianto,
se successiva. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo  dal
1° marzo 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
data di decorrenza dell'incentivo non puo'  essere  antecedente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto  ed  e'  indicata  dal
referente. 
  6. I soggetti che beneficiano dello scambio sul posto per  impianti
a fonti rinnovabili entrati in esercizio  nel  periodo  intercorrente
dal 1° marzo 2020 fino a sessanta  giorni  successivi  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  possono  recedere  della
convenzione di scambio sul posto con il GSE ai fini  dell'inserimento
dei medesimi impianti in configurazioni di autoconsumo  collettivo  o
di comunita' di  energia  rinnovabile  e  dell'accesso  alla  tariffa
incentivante di cui al presente decreto, con effetti decorrenti dalla
data  indicata  dal  referente,  comunque  successiva  alla  data  di
chiusura della medesima convenzione.