Art. 3 Tariffa incentivante e periodo di diritto 1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, l'energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo ovvero di comunita' energetiche rinnovabili e che risulti condivisa ha diritto, per un periodo di 20 anni, ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a: a) 100 €/MWh nel caso in cui l'impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo; b) 110 €/MWh nel caso in cui l'impianto faccia parte di una comunita' energetica rinnovabile. 2. L'intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilita' del referente della configurazione, con facolta' di cessione al GSE con le modalita' di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003, fermo restando l'obbligo di cessione previsto per l'energia elettrica non autoconsumata o non condivisa, sottesa alla quota di potenza che acceda al Superbonus. 3. Ai fini di quanto previsto dall'art. 119, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, il comma 1 non si applica all'energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha accesso al Superbonus, per la quale resta fermo il diritto al contributo per l'autoconsumo collettivo previsto dalla regolazione di ARERA, nonche' l'obbligo di cessione gia' richiamato al comma 2. 4. Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al comma 1 e' considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorita', secondo la normativa vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorita', per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE. A tal fine, il GSE riconosce, a fronte di motivate e documentate richieste, un'estensione del periodo nominale di diritto, pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti e' inoltre considerato al netto di eventuali fermate per la realizzazione di interventi di potenziamento, anche eseguiti successivamente alla data ultima per l'accesso alle tariffe incentivanti, di cui all'art. 1, comma 2. In tale ultimo caso, si applica la procedura di riconoscimento di cui al presente comma e l'estensione del periodo nominale di diritto non puo' essere comunque superiore a dodici mesi, fermo restando il diritto alle predette tariffe solo sui potenziamenti entrati in esercizio nei termini temporali di cui allo stesso art. 1, comma 2. 5. Per ciascun impianto facente parte della configurazione di autoconsumo collettivo o di comunita' di energia rinnovabile, il diritto alla tariffa di cui al comma 1 decorre dalla data di decorrenza del contratto di cui al punto 4.6 della delibera ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, se l'impianto e' in esercizio, ovvero dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, se successiva. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo dal 1° marzo 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto, la data di decorrenza dell'incentivo non puo' essere antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' indicata dal referente. 6. I soggetti che beneficiano dello scambio sul posto per impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nel periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto possono recedere della convenzione di scambio sul posto con il GSE ai fini dell'inserimento dei medesimi impianti in configurazioni di autoconsumo collettivo o di comunita' di energia rinnovabile e dell'accesso alla tariffa incentivante di cui al presente decreto, con effetti decorrenti dalla data indicata dal referente, comunque successiva alla data di chiusura della medesima convenzione.